aula
classe vuota

“Sono un collaboratore scolastico in articolo 59 che svolge ora lavoro di assistente amministrativo al 30/06. Volevo chiedere alla luce del nuovo CCNL:

  1. Posso portare nel profilo di collaboratore scolastico il 01/07 (nella mia sede di titolarità) ferie e festività soppresse non usufruite come assistente amministrativo?
  2. Posso portare nel profilo di CS il 01/07, dunque nella mia sede di titolarità, i permessi per motivi personali familiari non fruiti come AA?

Posso farlo, visto anche il diritto contrattuale di fruire di almeno 15 giorni consecutivi di ferie nel periodo 01/07-31/08, o la sede di titolarità può in qualche modo impedire la fruizione di quanto sopra e farmi consumare obbligatoriamente le ferie/festività soppresse al termine del contratto come AA al 30/06?”

La disciplina delle ferie

L’avvocato Maria Rosaria Altieri risponde al quesito scrivendo: La disciplina normativa delle ferie è contenuta nel CCNL del 2007 (ancora vigente per le disposizioni che verranno citate) e nel CCNL 2019/21. L’art. 13 del CCNL 2007, che disciplina le ferie del personale a tempo indeterminato dispone, per ciò che qui interessa, che:

  • 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità”.
  • 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico”.
  • 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio -31 agosto”.
  • 15. All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato”.

L’art. 35 CCNL 2019-21 relativo alle ferie del personale assunto a tempo determinato stabilisce che:

  • 1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
  • 2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico.

Esaminando le disposizioni appena citate nel loro combinato disposto, emerge che non vi è alcuna norma che vieti al collaboratore scolastico, terminato l’incarico di supplenza come AA ai sensi dell’art. 59 CCNL 2007 (oggi art. 70 CCNL 2019/21), di fruire delle ferie maturate durante il servizio di AA al rientro nel profilo di CS. In tal senso si sono espressi l’ARAN con l’Orientamento applicativo (SCU14), nonché il MIM con la Circolare n. 395/2009, la giurisprudenza di merito (Tribunale di Torino, ord. n. 4649 del 03.04.2023) e, da ultimo, la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 16715 del 17.06.2024.

La disciplina delle festività soppresse

Le festività soppresse sono disciplinate all’art. 14 del medesimo CCNL, il quale prevede che “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E’ altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. 2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.

Dunque, anche per le 4 giornate di festività soppresse non vi alcun obbligo per il personale ATA di ruolo che accetta incarichi a tempo determinato per altro profilo di fruirne durante il periodo di supplenza.

La disciplina dei 3 GG di permesso retribuito

La disciplina dei 3 gg di permesso retribuito per motivi personali per il personale di ruolo è contenuta nell’art. 15, comma 2, del CCNL 2007, ai sensi del quale “2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

La normativa che estende al personale precario con contratto al 30 giugno o al 31 agosto il diritto alla fruizione dei 3 gg di permesso retribuito per motivi personali è contenuta nell’art 35, comma 12, del CCNL2019/21, che stabilisce che “12.Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari)”.

Dunque, essendo stata ormai totalmente uniformata la disciplina del diritto alla fruizione dei tre gg di permesso retribuito per il personale a tempo determinato con quella prevista per il personale a tempo indeterminato, senz’altro i 3 gg di permesso retribuito per motivi personali potranno essere fruiti anche dal personale ATA di ruolo che, terminato il contratto di supplenza in altro profilo, rientri nella sede di titolarità di ruolo.

La risposta al quesito

Alla luce della normativa fin qui citata, il nostro lettore potrà usufruire di ferie, permessi e festività soppresse non fruite nel corso del contratto al 30 giugno come assistente amministrativo, al rientro nella sede di titolarità come collaboratore scolastico di ruolo.