Sono un collaboratore scolastico di ruolo. Ho preso l’aspettativa art.70 per lavorare ora come assistente amministrativo al 30/06. Questo è il mio terzo anno di supplenza e dovrei quindi passare dalle graduatorie terza fascia a quelle 24 mesi (mi mancherebbero due mesi). Il mio quesito è il seguente. Qualora dovessi usufruire di un congedo biennale “per 104” della durata di un anno (dunque 10 mesi nel profilo AA e 2 in quello CS dove sono titolare), punteggio come AA e relativi mesi per il passaggio alla graduatoria permanente saranno ugualmente attribuiti?

Congedo Legge 104 : la normativa

Risponde alla domanda del nostro lettore l’Avvocato Fabio Rossi, che scrive: Il lettore fa riferimento al congedo straordinario spettante, per un massimo di 24 mesi complessivi (con fruizione anche frazionata), al fine di assistere un congiunto in grave stato di disabilità. Tale congedo è previsto dall’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 (come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 119 del 2011) che così recita:

“5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi“.

Il successivo comma 5-ter aggiunge che: “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa“; mentre, il comma 5-quinquies così precisa: “Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto“.

Validità ai fini dell’anzianità

Quindi, come si vede, già dalla disciplina legislativa si ricava un regime di equiparazione a servizio effettivo dei periodi in cui si è fruito del congedo ex art.42 d.lgs. n. 151 del 2001 (con le sole eccezioni, da ritenersi tassative, previste dal citato comma 5-quinquies). Ciò all’evidente fine di dare massima estensione all’istituto di cui trattasi e, quindi, tutelare adeguatamente i lavoratori titolari di un diritto/dovere di assistere familiari gravemente disabili. I periodi di congedo, essendo retribuiti e coperti da contribuzione, sono, pertanto, da ritenere validi sia ai fini della valutazione dell’anzianità di servizio in sede concorsuale (graduatorie d’istituto, GAE, graduatorie mobilità, ecc.) che ai fini pensionistici.

Specificamente, con riguardo alla graduatoria di prima fascia per assistente amministrativo (d’interesse del lettore), i vari bandi annualmente emessi dagli Uffici Scolastici Regionali, pur senza espressamente menzionare il congedo ex art.42 d.lgs. 151/01. hanno sin qui precisato che, sia ai fini della maturazione del requisito d’accesso dei 24 mesi che ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio di servizio,

Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell’art.12 richiamato dall’art.19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali)“. In taluni casi (vedasi, ad esempio, il bando dell’USR Sicilia pubblicato per l’a.s. 2024/25) si è ancor meglio precisato che: “In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale“.

In conclusione

Non residuano, allora, dubbi riguardo al fatto che al lettore collaboratore scolastico di ruolo che intenda accettare una supplenza annuale di assistente amministrativo (ex art. CCNL 70 CCNL) e, quindi, porsi in congedo per assistenza al disabile spetterà la valutazione dell’intero periodo di fruizione del congedo medesimo ai fini del futuro inserimento nella graduatoria di prima fascia A.A. Al lettore va, tuttavia, fatto presente che la concessione del congedo difficilmente potrà essere contestuale all’avvio della supplenza, considerata la necessità dell’istruttoria da parte dell’Amministrazione scolastico ed il ì termine di 60 giorni a quest’ultima accordato dall’art.42 per l’evasione della richiesta.