Una docente inserita nelle GPS deve inoltrare l’informatizzazione per le nomine per ruolo e supplenza e chiede come ottenere la precedenza per Legge 104. Scrive: “Relativamente alla precedenza legge 104, io sono la sorella di una ragazza con sindrome di down dichiarata come da normativa vigente, in situazione di handicap art 3 comma 3 L 104, dal proprio medico di base. E’ sufficiente allegare il certificato del suo medico curante? Nel documento è esplicitata la sua disabilità senza obbligo di revisione. La disabilità è stata accertata dal proprio medico su presentazione del cariotipo (esame genetico).” L’avvocato Maria Rosaria Altieri risponde alla domanda.

Precedenza Legge 104: chi può certificare la disabilità?

Preliminarmente va detto che il medico di famiglia non può certificare la situazione di handicap ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, essendo tale competenza rimessa esclusivamente all’INPS della provincia di residenza del disabile. La procedura di valutazione e di riconoscimento della condizione di disabilità è stata oggetto di una recente modifica, attuata dal cd. Decreto Disabilità, ossia il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, pubblicato in GU n. 111, del 14 maggio 2024, ed entrato in vigore il 30 giugno scorso.

La novità normativa: la valutazione sulla base degli atti

Il legislatore delegato scandisce le fasi del procedimento per la valutazione di base che si attiva con la richiesta, a cura dell’interessato, dell’esercente la responsabilità genitoriale (oppure del tutore o amministratore di sostegno) e con la trasmissione in via telematica del certificato medico introduttivo, redatto dal medico di base. In taluni casi l’istante può richiedere, al momento della trasmissione del certificato medico introduttivo, di essere valutato sulla base degli atti raccolti.

Nel caso di richiesta di valutazione sugli atti sarà necessario trasmettere l’intera documentazione, unitamente alla richiesta di rinuncia alla visita, trasmette l’intera documentazione, compreso il questionario Whodas (uno strumento di valutazione generico e pratico che può misurare la salute e la disabilità sia a livello di popolazione, sia nella pratica clinica, sviluppato dall’OMS per fornire un metodo standardizzato di misura della salute e della disabilità nelle diverse culture).

Precedenza Legge 104: la visita innanzi all’INPS

Nel caso in cui, sulla base della documentazione trasmessa, la Commissione medica locale rilevi motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, dispone la visita all’INPS. Si consente un’integrazione da parte dell’istante di documenti rilasciati da una struttura pubblica o privata accreditata in considerazione del fatto che, successivamente alla redazione del certificato introduttivo, può essersi formata o reperita ulteriore documentazione. Al fine, tuttavia, di consentire un ordinato e completo svolgimento della visita da parte della Commissione, si prevede che la stessa documentazione sia messa a disposizione fino a sette giorni prima della data fissata per la visita.

La valutazione di base si svolgerà in un’unica visita collegiale ed è affidata all’INPS in via esclusiva. In occasione della visita sarà somministrato il questionario Whodas, con modalità saranno indicate dall’INPS.

La conclusione del procedimento

La conclusione del procedimento valutativo è attestata da un certificato che verrà caricato sul fascicolo sanitario elettronico (FSE). È fissato un termine massimo, pari a novanta giorni decorrenti dalla ricezione del certificato medico introduttivo, entro il quale lo stesso procedimento deve concludersi. Il suddetto termine è sospeso per sessanta giorni, prorogabili per ulteriori sessanta giorni, su richiesta, per conseguire l’integrazione documentale o gli approfondimenti richiesti.

In considerazione della progressione delle patologie oncologiche, viene fatto salvo il termine di conclusione del procedimento valutativo di tali patologie fissato in quindici giorni.