Firmato oggi, 29 novembre, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che disciplinerà i movimenti e i passaggi di ruolo del personale docente per il triennio 2025/26, 2026/27 e 2027/28. Il nuovo CCNI mantiene i vincoli triennali alla mobilità della scuola: sono tuttavia previste alcune deroghe, che con il nuovo contratto abbracciano un numero maggiore di lavoratori, poiché più allargate. Vediamo nel dettaglio quali sono le deroghe alla mobilità 2025 previste, riportando il sunto fatto dalla UIL Scuola Rua.
Deroghe alla mobilità 2025
Non rientrano nei vincoli poiché possono usufruire delle deroghe mobilità scuola 2025 previste dal nuovo CCNI 2025/28:
1) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1 ° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
2) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (disabilità personale e assistenza al familiare disabile)
3) coloro che fruiscono del congedo biennale per assistenza al familiare disabile secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 42 comma 5 del D.L.gs. 151/01;
4) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118
5) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.
Come fare per usufruire delle deroghe
Per fruire delle deroghe mobilità scuola 2025 è obbligatorio indicare nella domanda come prima preferenza l’intero comune o distretto sub comunale (anche preceduto dalle singole scuole) di assistenza/ricongiungimento. In caso di disabilità personale (art. 21 o 33 c. 6 L. 104/92) è obbligatorio indicare il comune o distretto sub comunale di residenza.
Non rientrano altresì nei vincoli:
– i docenti che risultano in soprannumero o in esubero;
– esclusivamente per i docenti che rientrano nel vincolo triennale per scelta puntuale di scuola: se beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, di cui ai punti I, III, IV, VI, VII e VIII nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.