Il nuovo CCNI 2025/28 conferma i vincoli triennali di permanenza su sede per il prossimo triennio 2025/28. Tuttavia, possono comunque partecipare alle operazioni di mobilità i docenti che usufruiscono delle deroghe previste: i genitori con figli fino a 16 anni, chi ha genitori da 65 anni in poi, chi usufruisce della legge 104/92 (disabilità personale e assistenza al familiare disabile), coloro che fruiscono del congedo biennale per assistenza al familiare disabile. Vediamo nel dettaglio le condizioni necessarie previste.
Condizioni per fruire delle deroghe
Per fruire delle deroghe, i docenti devono allegare una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000, in cui dichiarano di trovarsi in una delle condizioni previste dal CCNI. In particolare, i docenti che fruiscono delle deroghe di cui ai punti b), c) e d) (disabilità personale, assistenza a disabile in condizioni di gravità o coniuge/figlio di mutilato o invalido civile) devono allegare anche la documentazione comprovante la situazione specifica.
Quale deve essere la prima preferenza da esprimere
Per poter fruire delle deroghe, i docenti, nella domanda di mobilità, devono indicare come prima preferenza il comune, o distretto sub comunale (in caso di comuni con più distretti) in cui è domiciliato il soggetto cui ricongiungersi o da assistere. Il comune di residenza dei figli minori di 16 anni, degli assistiti o del genitore ultrasessantacinquenne può essere indicato a condizione che essi vi risiedano con iscrizione anagrafica da almeno 3 mesi (da documentare con dichiarazione personale nella quale dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa).
In assenza di posti richiedibili ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia un plesso nel comune di residenza del soggetto.
La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell’ufficio competente (art.2, comma 6). Per i docenti beneficiari della deroga ai sensi degli artt.21 e 33, comma 6, della Legge 104/1992 l’espressione della prima preferenza deve essere riferita al proprio comune di residenza (art.2, comma 7).