Dal prossimo anno scolastico 2024/25, come sappiamo, molte scuole subiranno gli effetti del dimensionamento scolastico voluto dalla Legge di Bilancio 2023: tanti istituti, su tutto il territorio nazionale, perderanno la propria autonomia scolastica e saranno accorpati a scuole vicine, con un maggior numero di alunni. Cosa succede ai docenti che sono in servizio negli istituti che confluiranno in altre scuole?
Cosa succede in caso di dimensionamento scolastico
Per capire cosa succederà ai docenti in caso di dimensionamento scolastico dobbiamo far riferimento al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25. Ricordiamo che il suddetto CCNI deve recepire ancora le modifiche dovute ad alcune novità introdotte, come il punteggio aggiuntivo previsto per i docenti tutor/orientatore o per chi lavoro in zone a forte rischio e disagiate.
L’art 18 del CCNI 2022/25 si occupa dell’ “Individuazione del soprannumerario conseguente al dimensionamento della rete scolastica”. Riportiamolo qui di seguito:
Nel caso in cui provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica realizzino unificazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado, gli effetti sul trattamento degli eventuali soprannumerari sono i seguenti:
1) le istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune, danno luogo ad un unico organico dell’autonomia ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un’unica graduatoria ai fini dell’individuazione dei perdenti posto;
2) le istituzioni che nel processo di unificazione con altre scuole non possono realizzare un unico organico dell’autonomia, perché appartenenti a diverso grado, continueranno ad essere sede di organico ed i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.
Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi
Nella scuola primaria e dell’infanzia l’individuazione del perdente posto a seguito di dimensionamento scolastico avviene come segue:
1. nel caso di unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi tutti i docenti titolari dei circoli e/o istituti comprensivi che sono confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo entrano a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo e formano un’unica graduatoria, distinta per tipologia, per l’individuazione del perdente posto;
2. nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole dell’infanzia confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo e/o istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole dell’infanzia medesime possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un’opzione per l’acquisizione della titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di confluenza. L’ufficio territorialmente competente, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all’assegnazione di titolarità dei predetti docenti nei circoli e/o istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell’infanzia.
Formulazione di un’unica graduatoria
Ai fini dell’individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un’unica graduatoria comprendente sia i docenti già facenti parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità. I docenti in servizio nel plesso che è confluito in un altro circolo e/o istituto comprensivo che non optano, rimangono a far parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità ai fini dell’individuazione dei soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari qualora il circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità sia stato soppresso. In quest’ultimo caso i titolari individuati soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 13 del presente contratto.