Dimensionamento scolastico, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato il decreto relativo al contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per il prossimo triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.
Organici dirigenti scolastici e DSGA per il triennio 2024/27: il testo del decreto del Ministero dell’Istruzione (TABELLA)
Per l’anno scolastico 2024/2025, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi non può essere superiore a quello determinato mediante l’applicazione dell’articolo 19, commi 5 e 5-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo i quali è assegnato un dirigente scolastico (DS) con incarico a tempo indeterminato e un direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) in via esclusiva solo alle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni (400 nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche).
Nell’anno scolastico 2024/2025 viene comunque garantito a ciascuna Regione un numero di sedi di dirigenza non inferiore a quello previsto mediante l’applicazione del parametro dimensionale previsto dall’articolo 19, comma 5 del richiamato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Per garantire quanto sopra descritto, si tiene conto, su base regionale, del numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell’organico di diritto dell’anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da parametri perequativi.
Il numero di sedi scolastiche attivabili annualmente in ogni Regione è determinato utilizzando come coefficienti di calcolo i seguenti valori, relativi al numero di alunni: per l’anno scolastico 2024-2025: 961; per l’anno scolastico 2025-2026: 949; per l’anno scolastico 2026-2027: 938 in ogni caso, garantendo sempre che il numero delle sedi sia almeno pari al numero dei dirigenti scolastici in organico nella Regione, fermo restando quanto previsto al comma 6 del decreto.
Il numero di sedi ottenuto utilizzando i criteri di cui al presente articolo viene confermato anche qualora sia superiore al numero dei dirigenti scolastici in organico nella Regione. Per rendere graduale il decremento del numero delle sedi in applicazione della nuova disciplina, il numero di sedi stabilito ai sensi del presente articolo viene incrementato di un fattore percentuale pari a 1,80% nell’anno scolastico 2024/2025, 1,80% nell’anno scolastico 2025/2026 e 1,40% nell’anno scolastico 2026/2027. Il numero delle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano non è mai inferiore al numero di dirigenti scolastici previsti in servizio su tali sedi.
Per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, il contingente organico a livello nazionale non può essere superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell’anno scolastico precedente; eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell’ambito della definizione del contingente. I criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni stabiliti con il presente decreto per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 possono essere annualmente oggetto di aggiornamenti.
Dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi
La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi è definita, per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 1, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti annuali previsti al comma 10 del medesimo articolo. Le dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la loro distribuzione tra le regioni sono indicate nella tabella allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
Nelle medesime tabelle sono altresì indicate le consistenze delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per la regione Friuli-Venezia Giulia, distinti in istituti con lingua di insegnamento italiana e con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiana.