diplomati magistrali
diplomati magistrali

L‘immissione in ruolo dei docenti diplomati magistrale e il periodo di prova ad essa collegato sono ancora motivo di domande e dubbi. I casi sono diversi, come quello di una nostra lettrice che scrive: “Fui immessa in ruolo nel 2016 con riserva diplomati magistrale. Ho superato due anni di prova uno alla primaria e uno all’infanzia. Il 30 gennaio del 2024 mi è stato rescisso il contratto a tempo indeterminato con nuovo contratto al 30 giugno. Ora sono stata immessa in ruolo da concorso 2018 su primaria, mi toccherà svolgere di nuovo l’anno di prova”? Risponde alla domanda l‘Avvocato Angela Maria Fasano.

Immissioni in ruolo, periodo di formazione e prova

Per rispondere al quesito della docente occorre fare un breve preambolo, spiega l’Avvocato Fasano. Il modello di formazione per i docenti neoassunti ha subito un profondo cambiamento, a partire dal 2015-16 in relazione a quanto previsto dal D.M. 850/2015 che individua obiettivi, attività formative, modalità di verifica e criteri per valutare, nel periodo di formazione e prova che i docenti neoassunti sono tenuti ad effettuare.

  • Il periodo di prova dura un anno scolastico.
  • Nello stesso anno c’è l’obbligo della partecipazione alla formazione.
  • Viene richiesto lo svolgimento di almeno 180 giorni di servizio nel corso dell’anno scolastico di cui almeno 120 per attività didattiche.

Sono computati nei 180 giorni di servizio:

  • tutto il servizio svolto dall’inizio dell’anno scolastico al termine delle lezioni;
  • comprese le domeniche, le festività, il giorno libero e le sospensioni delle attività didattiche;
  • i primi 30 giorni del congedo obbligatorio per maternità;
  • i periodi di interruzione delle lezioni per ragioni di pubblico interesse (locali per seggi elettorali, profilassi…).
  • Non sono utili: giorni di congedo ordinario e straordinario, di permesso e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.

Sono compresi nei 120 giorni di attività didattiche:

  • i giorni effettivi di insegnamento;
  • i giorni impiegati per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica (attività valutative, progettuali, formative, collegiali)
  • Fermo restando l’obbligo formativo di 50 ore di formazione per tutti, i 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica sono ridotti proporzionalmente per i docenti in servizio su part-time e spezzoni orario.

Diplomata magistrale: l’anno di prova deve essere ripetuto?

La docente che ha svolto l’anno di prova su un grado di assunzione, non deve ripeterlo se la nuova assunzione riguarda il medesimo grado. Per converso, devono invece effettuare il periodo di formazione e prova coloro che sono stati immessi in ruolo in un diverso grado\ordine di scuola. Sono tenuti a svolgere l’anno di prova i docenti di seguito indicati:

  • docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
  • docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  • docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
  • docenti per i quali è disposto il passaggio di ruolo;
  • o i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019, n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
  • docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
  • docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all’articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108.

E chi ha effettuato il passaggio di ruolo?

Per i docenti che hanno effettuato il passaggio di ruolo? Il DM 226/2022 e la Circolare Ministeriale Nota 65741 del 7 novembre 2023 prevedono che i docenti che ottengono il passaggio di ruolo sono tenuti ad effettuare nuovamente sia il periodo di formazione sia quello di prova

avv. Angela Maria Fasano