I diplomati magistrali italiani, prima depennati e poi licenziati, sono approdati in Europa dinanzi al Parlamento Europeo in data 10 ottobre 2023, con provvedimento n. D501189. E ciò grazie all’iniziativa guidata dagli avvocati Angela Maria Fasano e Stefania Fasano, esperte in diritto scolastico e in procedure comunitarie. Il caso è stato qualificato ricevibile, ex articolo 227 e, quindi, analizzabile dalla Istituzione comunitaria, attese le violazioni delle norme comunitarie applicate dallo Stato italiano in danno di chi, con dedizione e abnegazione, ha assicurato una prestazione a tempo indeterminato al Ministero dell’Istruzione.

Diplomati Magistrale e petizione

La questione è già al vaglio della Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo e gli avvocati Fasano hanno presentato contestuale istanza per essere auditi pubblicamente dinanzi alla Commissione PETI in Bruxelles. Con la petizione, si sono posti all’attenzione delle Istituzioni comunitarie i seguenti argomenti:

  1. La violazione del principio del legittimo affidamento di matrice comunitaria.
  2. La circostanza che la durata del contratto a tempo indeterminato sottoscritto, unitamente ai periodi di precariato accumulati prima dell’immissione in ruolo, abbia comunque permesso di acquisire una abilitazione sul campo ben più rilevante di un documento di carta, poiché tre anni di insegnamento, oltre gli anni di precariato, hanno permesso agli interessati di acquisire le competenze richieste, così come statuito dal Consiglio di Stato con sentenza del 2020.
  3. La circostanza che il decreto di superamento dell’anno di prova, statuisca la presenza di competenze e professionalità in seno al docente, pari all’abilitazione. Il docente, appunto, ha superato brillantemente un percorso di formazione e prova, dietro valutazione delle proprie competenze. Il superamento del periodo di prova e la conferma in ruolo devono essere interpretati come autonoma determinazione dell’amministrazione idonea a garantire ai lavoratori interessati il bene della vita dagli stessi preteso in giudizio!
  4. L’eccessiva durata del processo dinanzi ai Giudici Ammnistrativi, già condannata dalla Corte di Giustizia, che ha determinato l’estensione del contratto a tempo indeterminato per termini superiori all’annualità, determinando nel cittadino DM l’affidamento sul mantenimento dell’incarico.

Lo studio, pertanto, ha fatto leva sulla circostanza che il MIM (prima MIUR) abbia depennato i DM in aperto contrasto con il principio euro unitario di non discriminazione e con le Direttive comunitarie in materia di precariato, Direttiva n. 70 del 1999. I provvedimenti contestati, infatti, appaiono gravemente illegittimi nella parte in cui, stravolgendo la logica della Direttiva Europea 2005/36/CE, normativa self-executing, non consentono l’abilitazione, all’attività professionale della docenza, di quanti possano vantare il possesso di un titolo valido allo svolgimento di tale lavoro.

Presente anche una grave discriminazione all’interno della medesima categoria di docenti, atteso che molti insegnanti, invero, avente medesima posizione curriculare e professionale non sono stati né depennati, né licenziati e ciò in aperto contrasto con le direttive comunitarie che sanciscono la parità nelle condizioni di impiego. L’Italia ha applicato una discriminazione fondata sulla categoria, come tale vietata dalle norme euro unitarie. L’intera vicenda è grottesca. Migliaia di questi insegnanti sono entrati in ruolo per effetto di sentenze passate in giudicato, altri no, pur essendo nelle medesime condizioni.

Cosa aspettarsi da questa petizione?

Secondo lo studio Fasano si tratta di un importante tassello che va ad aggiungersi ai ricorsi depositati dinanzi ai Giudici del lavoro nazionali, ove lo stesso studio Fasano ha presentato “ISTANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA ai SENSI DEGLI ARTICOLI 276 TFUE E 105 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA”. A seconda delle circostanze, la commissione per le petizioni potrà procedere in uno più dei seguenti modi:

  • chiedere alla Commissione europea di effettuare un esame preliminare della petizione e fornire informazioni sulla conformità con la pertinente legislazione dell’UE;
  • trasmettere la petizione ad altre commissioni del Parlamento europeo per informazione o per ulteriori azioni (una commissione può, ad esempio, prendere in considerazione una petizione nella sua attività legislativa) o ad altre istituzioni, organi o agenzie dell’Unione europea;
  • chiedere alle autorità nazionali informazioni o chiarimenti in merito alle questioni sollevate nella petizione;
  • in alcuni casi, preparare e presentare relazioni o risoluzioni da sottoporre al voto del Parlamento europeo in Aula o effettuare un sopralluogo informativo nella regione o nel paese interessati ed elaborare una relazione recante osservazioni e raccomandazioni;
  • deferire il caso alla Corte di Giustizia.

Secondo l’avvocato Angela Maria Fasano è indubitabile che i DM, con il proprio precariato e con i tre anni a tempo indeterminato, e con il superamento dell’anno di prova abbiano consacrato un’esperienza di docenza “maturata sul campo”, la quale li ha resi abilitati all’insegnamento, in quanto corrispondente all’esercizio di una “professione regolamentata”, di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 06 Novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva Europea del 2005/36/CE del Parlamento Europeo. Si tratta di personale docente che la vigente normativa definisce “possessori di titoli validi all’insegnamento” nonché idonei (rif. DM 201/2000, DM 131/2007, DM 56/09, DM 64/2011, DM 53/2007, CM 20/2007). In allegato il testo della comunicazione.

Palermo, addì 18 ottobre 2023

Avvocato Angela Maria Fasano e Avvocato Stefania Fasano