In merito alla questione riguardante il depennamento dalle GAE dei diplomati magistrali e il loro licenziamento anche in caso di contratto ‘senza clausola risolutiva’, desta particolare interesse la possibilità o meno di impugnare tale licenziamento. 

Diplomati magistrali, licenziamento seppur con contratto ‘senza clausola risolutiva’

Lo Studio Legale Esposito & Santonicola ha risposto a una docente della scuola primaria che si è rivolta al TAR del Lazio per ottenere il riconoscimento del diritto alla collocazione nelle GAE. In seguito al provvedimento cautelare favorevole dal Consiglio di Stato, l’USP ha sciolto la riserva, con collocazione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento. Come conseguenza, la docente è stata assunta a tempo indeterminato (scuola primaria): nel contratto non è stata apposta alcuna clausola risolutiva. Dopo aver sostenuto l’anno di prova e formazione del 2022/23, la docente ha ottenuto la conferma in ruolo. La docente ha addirittura ottenuto per l’anno scolastico 2023/24, il trasferimento provinciale presso una scuola prossima al luogo di residenza.

Tuttavia, il giudizio amministrativo, inizialmente favorevole ‘a livello cautelare’, si è tradotto in una sentenza negativa del TAR, che ha provveduto a rigettare il ricorso relativo al diritto di inserimento nelle GAE. Di conseguenza, si è arrivati alla revoca della nomina a tempo indeterminato. La docente ha prosentato una diffida per chiedere l’annullamento e/o la sospensione del decreto di risoluzione del contratto a tempo indeterminato e il conseguente reintegro in servizio. 

La risposta dello Studio Legale Esposito & Santonicola

Lo Studio Legale Esposito & Santonicola, nel rispondere al quesito, sottolinea come l’Amministrazione Scolastica avrebbe dovuto inserire, nel contratto di lavoro della docente, l’apposita clausola risolutiva espressa che avrebbe condizionato la risoluzione del contratto alla definizione del giudizio nel merito in termini favorevoli all’Amministrazione.
Pertanto, qualora il Legislatore abbia delegato alla parte datoriale l’obbligo di inserire una clausola che possa innescare la risoluzione contrattuale in presenza di una determinata condizione, l’assenza di tale clausola impedirebbe l’attivazione dell’evento (potenzialmente risolutivo) diretto alla cessazione degli effetti del contratto e al licenziamento.

Pertanto, in questo caso, si manifesta il ‘legittimo affidamento della dipendente’ verso l’azione intrapresa dall’Amministrazione Scolastica. La scuola, infatti, ha permesso alla docente la partecipazione della stessa all’anno di prova e formazione e, successivamente, persino, alla procedura riguardante la mobilità. Tutto ciò lascia presupporre che implicitamente sia stata sciolta qualunque riserva, tanto più che nel contratto a tempo indeterminato non è stata apposta alcuna clausola risolutiva. Il suggerimento che viene dato, pertanto, è quello relativo all’accertamento, presso il Giudice del Lavoro, dell’illegittimità della revoca del contratto al fine di ottenere l’immediato reintegro della docente nel posto che la medesima ha ottenuto a tempo indeterminato.