Il Tribunale del Lavoro di Torre Annunziata ha recentemente emesso una pronuncia riguardante il trasferimento di una dirigente scolastica, reso nullo dall’accoglimento del suo ricorso contro l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) della Campania. Grazie all’assistenza degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, la dirigente è stata reintegrata nell’istituto di provenienza. Vengono così consolidati i criteri di continuità amministrativa nelle procedure di accorpamento scolastico.

Trasferimento Dirigente scolastico e contesto della sentenza

In seguito all’accorpamento tra istituti scolastici campani, l’USR aveva trasferito la dirigente presso un altro istituto, trattando l’operazione come una fusione. Tuttavia, secondo il Tribunale, l’accorpamento – e non la fusione – implica il mantenimento della dirigenza all’interno dell’istituto accorpante.

L’accorpamento di un istituto prevede, secondo normativa, che la dirigenza rimanga al dirigente della scuola principale, ovvero l’istituto accorpante. Nel caso specifico, la dirigente interessata aveva una consolidata esperienza presso l’istituto principale e per questo, secondo i criteri di continuità e anzianità, aveva diritto alla permanenza nel proprio ruolo.

Conclusioni del Tribunale

La decisione dell’USR Campania non era supportata da sufficienti giustificazioni, secondo il Tribunale. Gli avvocati Esposito e Santonicola hanno dimostrato che l’accorpamento era stato trattato come fusione senza tenere conto dell’anzianità e delle competenze professionali della dirigente, violando i principi di trasparenza e continuità.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’illegittimità del trasferimento, ordinando l’immediata reintegra della dirigente presso l’istituto accorpante. La sentenza costituisce un importante precedente per le future procedure di accorpamento scolastico, tutelando il diritto dei dirigenti alla continuità in base alla normativa vigente. La pronuncia è destinata a fare giurisprudenza.