I Dirigenti scolastici neoassunti hanno diritto alla precedenza ex legge 104/92 nella fase di assegnazione ai ruoli regionali. È quanto stabilito dal Tribunale di Latina in una recentissima ordinanza che, accogliendo il ricorso proposto da una neo Dirigente Scolastica vincitrice del concorso riservato conclusosi nel 2024 e assegnata alla Regione Veneto, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione l’immediata assegnazione nella provincia di residenza del familiare disabile che assiste.
Precedenza Legge 104 per Dirigenti scolastici
La questione sottoposta all’attenzione del Tribunale pontino ha riguardato la vicenda di una neo Dirigente Scolastica che, benché usufruisca della precedenza prevista dall’art. 33 della L. n. 104/92 per chi assiste un parente disabile, si è vista assegnare ad una regione distante oltre 600 km dal parente disabile che assiste, in quanto una specifica disposizione del bando, l’art. 15 del D.D.G. n. 1259/2017, prevede che detta precedenza opera unicamente dopo l’assegnazione del Dirigente alla Regione e solo nella fase di scelta dell’Istituto scolastico all’interno della Regione stessa.
Immediatamente la Dirigente Scolastica si è rivolta al Tribunale con il patrocinio dell’Avv. Maria Rosaria Altieri, del foro di Cassino, la quale ha evidenziato la totale illegittimità della disposizione del bando in quanto in palese contrato con l’art. 33 della L. n. 104/92, disposizione di rango primario, imperativa ed inderogabile.
Le motivazioni della sentenza
Il Tribunale del Lavoro, aderendo integralmente alla linea difensiva, ha evidenziato l’illegittimità del bando di concorso in quanto assegnare la sede al lavoratore protetto in una regione distante, per poi attuare la tutela solo in questo circoscritto ambito, appare del tutto illogico, ove si consideri che diviene abbastanza indifferente, nell’ambito regionale distanziato dal domicilio del disabile da assistere, la scelta tra l’una o l’altra sede.
Ne discende che la tutela del diritto della scelta prioritaria tra le sedi disponibili più vicine al domicilio del disabile deve passare necessariamente attraverso la sua logica anticipazione alla fase di assegnazione della regione prescelta. D’altronde, ha precisato il Giudice, l’assegnazione e l’inquadramento in ruolo regionale dei vincitori del concorso è fase successiva alla proclamazione dei vincitori stessi e, quindi, rientra nella fase di assunzione e di scelta della sede di servizio, fase in cui va assicurato l’esercizio del diritto di cui all’art. 33, comma 5, L. n. 104.
Avvocato Maria Rosaria Altieri