aula
classe vuota

Un lettore riferisce una situazione che l’ha portata ad abbandonare la classe con gli alunni e le conseguenze subite. Rivolgendosi ad un avvocato chiede: “Ho avuto un alterco con i miei alunni. Siccome ero troppo arrabbiato, ho lasciato la classe e sono andato via. Quando sono stato sentito dal Dirigente Scolastico alla presenza del sindacato ho chiesto scusa, ma ho anche spiegato il motivo di quello che ho fatto. Stamattina mi è arrivata la lettera con cui il DS mi sospende dal servizio per un mese perché non ha ritenuto valide le mie giustificazioni. Posso fare qualcosa?” Le risponde l‘Avvocato Fabio Rossi nel corso del nostro webinar settimanale su YouTube, che potete visualizzare in fondo all’articolo.

Abbandono della classe e conseguenze

L’avvocato risponde: La condotta del docente è stata oggettivamente grave. L’insegnante ha una posizione cosiddetta di garanzia nei confronti della propria scolaresca, ossia deve garantire l’incolumità degli alunni a lui affidati. E andare improvvisamente via dalla classe, soprattutto se il docente in questione non si era neanche premurato di affidare gli alunni ad un collega o ad un collaboratore scolastico (come presumo che sia successo, visto lo stato d’ira descritto dal lettore), non è senz’altro il modo migliore per ottemperare a questo obbligo di prendersi cura dei propri alunni.

La normativa

Ora, l’art.494 del D.Lgs. 297/94 – che è il corpus giuridico ov’è principalmente regolamentata la materia disciplinare in ambito scolastico – prevede che la sanzione della sospensione dall’insegnamento fino a un mese possa essere irrogata anche per “atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio” a, ancora più specificamente, “per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza”. Condotte del tutto pertinenti, a mio avviso, con quelle poste in essere dal lettore.

Forse con un’eventuale impugnazione della sanzione innanzi al giudice del lavoro si potrebbe, al più, cercare di ottenere un periodo di sospensione dal servizio più breve rispetto al massimo di 30 giorni previsto dal suddetto art.494. E tal fine si potrebbe valorizzare il contegno del docente dopo la commissione del fatto, con le scuse porte al Dirigente scolastico e la mancanza (almeno spero per il docente in questione) di precedenti disciplinari.

Cosa si può fare?

C’è però un aspetto procedurale, a mio parere, che potrebbe miracolare il lettore. Infatti, per giurisprudenza ormai consolidata (tra le tante si può richiamare la pronunzia della Corte di Cass., Sez. Lavoro, n.23524 del 27/8/2021), il Dirigente scolastico può irrogare soltanto le sanzioni disciplinari dell’avvertimento scritto e della censura (previste per le condotte più lievi), mentre quando ritiene la pur astratta possibilità di applicazione delle più gravi sanzioni della sospensione (anche per un solo giorno) o del licenziamento deve trasmettere subito gli atti all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari costituito presso l’Ambito Territoriale affinché sia quest’ultimo, che si trova in posizione di maggiore equidistanza ed imparzialità, a gestire la procedura.

Quindi, in tal caso, impugnando innanzi al Tribunale del Lavoro la sanzione della sospensione applicata dal DS e facendo valere lo specifico vizio d’incompetenza di cui si diceva il docente in questione andrà quasi certamente indenne da qualsiasi punizione (visto che la procedura disciplinare non può essere rinnovata).