I docenti di potenziamento sono obbligati a partecipare ai consigli di classe? Una lettrice ci scrive: “Buonasera, vorrei sapere se un docente di Diritto di potenziamento al quale sono state assegnate delle classi per l’insegnamento dell’Educazione civica in compresenza, non coordinatore della stessa disciplina, deve partecipare ai consigli di classe e agli scrutini così come imposto da alcuni Dirigenti scolastici. Sembrerebbe di no da quanto si desume da pag 4 dall’Allegato A della legge n.92 del 20 agosto 2019″.

Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica

Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica” che così recita: “Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia presente in organico dell’autonomia ma non sia già contitolare del Consiglio di Classe, egli potrà assumere il coordinamento della disciplina per una o più classi, fatta salva la necessità che in esse si crei uno spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, possa procedere alla didattica dell’educazione civica all’interno della quota oraria settimanale, o all’interno della quota di autonomia eventualmente attivata, nelle modalità approvate dal Collegio dei docenti. Ricorrendo questa casistica, il coordinatore dell’Educazione civica, in quanto titolare di un insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in cui opera”. Risponde al quesito l’Avvocato angela Maria Fasano.

Docenti di potenziamento e obblighi: l’avvocato risponde

L’avvocato risponde spiegando la figura dei docenti su potenziamento. La figura del docente di potenziamento è stata introdotta con il comma 7 dell’articolo 1 della Legge 107/2015 e ulteriormente normata dal CCNL 2016/18. Le cattedre di potenziamento fanno parte dell’organico dell’autonomia scolastica e i docenti possono essere assegnati a tali attività per il proprio intero orario scolastico od in parte, vale a dire che un docente in una scuola potrà svolgere solo attività di potenziamento oppure attività mista fra insegnamento curricolare e potenziamento. A stabilirlo è il Dirigente Scolastico sulla scorta di quanto stabilito in Collegio dei Docenti.

Ora se il docente di potenziamento non impartisce insegnamento curricolare per il quale sia necessaria una valutazione dell’alunno, non è obbligato alla partecipazione ai consigli di classe. La cosa cambia se lo stesso è stato impiegato in ore di supplenza. In questo specifico potrà far parte dello scrutinio nel caso stia sostituendo per supplenze fino a 10 giorni il docente curricolare e che in quel periodo di tempo ci sia lo scrutinio. Può anche partecipare nel caso sostituisca il docente curricolare assente solo allo scrutinio. Trattasi di decisioni rimesse anche alla discrezionalità del Dirigente, per le quali, fatti i casi dell’esorbitanza della propria discrezionalità, il docente è tenuto ad attenersi.