La figura del docente di potenziamento è nata al fine di arricchire l’offerta formativa della scuola. Tuttavia, tantissime sono le occasioni in cui l’insegnante di potenziamento non si impiega per lo scopo originario ma per svolgere supplenze sui colleghi assenti: in questo modo si snatura la funzione di questi docenti e non se ne rispetta la natura professionale. Può un insegnante di potenziamento di posto comune essere impiegato per supplire un collega di sostegno, anche per assenze di 10 giorni?
Normativa in merito al docente di potenziamento
La legge 107 del 2015 introduce la figura del docente di potenziamento nelle scuole di ogni ordine e grado. L’art. 43/11 del CCNL 2019/21 stabilisce quanto segue: “L’orario di cui al comma 5 può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 12 o a quelle organizzative di cui al comma 13, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni”. Se ne deduce che solamente le ore eventualmente non programmate nel PTOF si possono destinare per le supplenze dei colleghi assenti fino ai 10 giorni.
È necessario il relativo titolo
Con la con nota n. 38905/2019 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha precisato che tali supplenze possono essere svolte se si è in possesso del titolo di studio d’accesso: ad esempio, un docente titolare alla primaria, abilitato per la scuola infanzia e primaria, può svolgere supplenze brevi fino a 10 giorni all’infanzia.
Cosa succede nel caso in cui il docente di potenziamento è sprovvisto del titolo di specializzazione sul sostegno? Anche se molti svolgono supplenze privi dello specifico titolo, è vero anche che la scelta di insegnare sul sostegno è volontaria. Pertanto, le supplenze sino a 10 giorni su posto di sostegno non vanno in genere coperte con personale dell’organico dell’autonomia sfornito di titolo di specializzazione: potrebbero fare eccezioni le eventuali emergenze quotidiane.