Continuano le domande e i dubbi sulle supplenze giornaliere dei colleghi assenti svolte dal docente di sostegno: purtroppo, infatti, in molte scuole è prassi non nominare un supplente, ma ricorrere alla figura dell’insegnante specializzato, nonostante la normativa in vigore tuteli il diritto all’inclusione scolastica dello studente con disabilità. Si torna sempre a discutere del problema, anche perché a volte il docente di sostegno rappresenta l’unica possibilità per risolvere un’emergenza. Lo si può utilizzare per supplenze nella stessa classe dell’alunno che sta seguendo?

Riferimenti normativi sulla figura del docente di sostegno

Reputiamo opportuno in primo luogo fare alcuni riferimenti normativi. Il primo è alla legge quadro per la disabilità, la legge 104/92: all’ art.13 comma 6 si precisa che “gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”. Si specifica che il docente specializzato è contitolare della classe a cui è assegnato all’inizio dell’anno scolastico, in cui segue e facilita l’alunno con disabilità a lui attribuito.

Facciamo riferimento anche alla Nota n.40 del 13 gennaio 2021 (Modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182) trasmessa dal Ministero dell’Istruzione a firma del Capo Dipartimento dott. Maxi Bruschi: “Innanzitutto, è richiamato il principio della corresponsabilità educativa che comporta, ai fini dell’inclusione, una duplice prospettiva: da un lato, l’alunno con disabilità è preso in carico dall’intero team/consiglio di classe; dall’altro, il docente di sostegno è, a sua volta, una risorsa per l’intero ambiente di apprendimento”.

Occorre valutare i vari casi

Da entrambi i riferimenti normativi si deduce che il docente di sostegno è insegnante di tutti gli alunni della classe e non solo quello con disabilità: è possibile, pertanto, affidargliela e in questo caso, a rigore, non si dovrebbe neppure parlare di supplenza. È anche vero, tuttavia, che una diversa organizzazione didattica (un docente invece di due) potrebbe inficiare la qualità dell’inclusione e comunque non può essere considerata come misura abituale per risolvere i problemi derivanti dalle assenze dei colleghi. È una modalità che può essere applicata occasionalmente, per supplenze occasionali e non prolungate.

Del resto, in base all’art. 13 c. 3 della succitata L. 104/92, le attività di sostegno per gli alunni con disabilità sono “garantite”, ossia assicurate in ogni caso e non considerate prestazioni accessorie. In alcuni casi, specialmente quando l’alunno con disabilità è ben inserito nella classe e risponde in modo positivo alle varie proposte didattiche, la supplenza svolta dal docente di sostegno non comprometterebbe l’inclusione scolastica dello studente. Quando, invece, questo presenta molte difficoltà di interazione e bisogni tali da richiedere l’attenzione dell’insegnante, è decisamente preferibile affiancare il docente con un collega.