docente di sostegno
Docente di sostegno e alunno

Più volte abbiamo ribadito l’importanza che il docente di sostegno riveste all’interno della scuola: non solo tutela e garantisce l’integrazione degli alunni con disabilità, ma supporta l’intera classe nel processo di apprendimento-insegnamento. Tuttavia spesso si impiega questo insegnante per supplire i colleghi assenti, utilizzandolo in modo improprio e ledendo il diritto allo studio dello studente certificato. Ma cosa dice la normativa a riguardo?

Docente di sostegno impiegato per supplenze giornaliere

Nonostante la normativa tuteli il diritto all’alunno con disabilità di essere seguito dal docente di sostegno per l’intero monte ore settimanale a lui assegnate, accade a volte che ciò non avviene: capita spesso che l’insegnante debba supplire i colleghi assenti, cambiando così il suo orario giornaliero di lezione. In molte scuole, infatti, sussiste ancora la figura del collega di sostegno che funge da “tappabuchi” e ricopre le assenze giornaliere, risolvendo un problema di non facile soluzione in molti casi.

Normativa

Intanto, la normativa è chiara: tutela il diritto dell’alunno certificato ad essere seguito dal docente di sostegno assegnatogli per tutte le ore previste. Ricordiamo, infatti, che la circolare  ministeriale n.4274 del 4 agosto 2009  “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” afferma: “L’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”.
Inoltre, la nota ministeriale prot. n. 9839/2010 indica di non ricorrere all’uso del docente di sostegno per supplire i colleghi assenti, salvo in casi di estrema eccezionalità: in molte scuole, invece, questa prassi è la normalità. Sta al buon senso del Dirigente Scolastico e dei suoi collaboratori rispettare quanto è previsto dalla normativa in vigore e utilizzare tale risorsa solo in casi particolari, come ad esempio quando l’alunno certificato risulta assente.