In più articoli ci siamo soffermati sulla figura del docente di sostegno e sull’importanza che riveste per il processo di inclusione dell’alunno con disabilità. Spesso, però, lo si utilizza in modo improprio, come nella sostituzioni dei colleghi assenti. Cosa succede quando la supplenza da fare avviene nella stessa classe in cui è titolare?
Il docente di sostegno è contitolare della classe
In primo luogo, dobbiamo ricordare che in base alla legge 104, art. 13 c. 6, l’insegnante di sostegno è “contitolare” della classe: ciò vale a dire che tutti gli alunni della classe, e quindi non solo quello/quelli con disabilità a lui affidati, sono anche suoi studenti. Di sicuro, pertanto, è possibile affidare la classe al docente di sostegno: ne consegue, in questo caso, che non si potrebbe neppure parlare di sostituzione o supplenza.
Come operare
Occorre però sottolineare che questa diversa organizzazione didattica (un solo insegnante anziché due) potrebbe avere delle conseguenze sulla qualità del processo di inclusione. Del resto non può essere adottata come procedura abituale per porre soluzione ai problemi scaturiti dalle assenze del personale. Ricordiamo, infatti, che sempre in base all’art. 13 c. 3 della L. 104/92 le attività di sostegno per gli alunni con disabilità sono “garantite”, vale a dire assicurate in ogni circostanza, e pertanto non si possono considerare come prestazioni accessorie a cui si può liberamente rinunciare.
Occorre fare riferimento anche alla nota MIUR prot. n. 9839/2010:“Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.
Come sempre, quindi, in molte circostanze occorre operare con buonsenso e considerare le singole situazioni che si hanno davanti. Può succedere che a volte sia preferibile affidare tutta la classe, compreso l’alunno con disabilità, all’insegnante di sostegno che conosce tutti, senza far ricorso a persone esterne, ma questa non è una regola valida in ogni occasione: bisogna considerare quanto dura l’assenza, quali sono i bisogni dell’alunno con disabilità, se veramente non può stare da solo in classe con i compagni, ecc.