La figura del docente di sostegno all’interno delle scuole riveste un ruolo determinante per garantire l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Essendo docente dell’intera classe, spesso, supporta anche gli altri alunni nel loro processo di apprendimento. Tuttavia a volte si impiega impropriamente: spesso ancora il docente di sostegno si ritrova a sostituire i colleghi assenti. Nelle scorse settimane, il Comitato per la tutela degli alunni con BES, ha diffuso un sondaggio sulla propria pagina Facebook (questo il link: https://www.facebook.com/groups/348572601376553/permalink/348577468042733), rivolto ai docenti, per chiedere quando nella propria scuola si ricorre alle sostituzioni con gli insegnanti di sostegno per supplire il docente curriculare. Vediamo cosa dice la normativa in merito.
Docenti di sostegno impiegati per le supplenze giornaliere
Ogni anno, in tantissime scuole, si ripete sempre la stessa situazione: spesso si utilizza il docente di sostegno per coprire le eventuali assenze giornaliere dei colleghi. La mattina, al suo arrivo a scuola, il docente specializzato è avvisato che il suo orario di servizio giornaliero cambia perché deve supplire un insegnante quel giorno assente. Il docente di sostegno diventa così un “tappabuchi” momentaneo: ma in questo modo non viene meno il diritto allo studio dell’alunno con disabilità e alla sua inclusione? L’uso del docente specializzato per le supplenze, quando l’alunno con disabilità risulta presente, infatti, non è corretto. Dal sondaggio effettuato, finora, è emerso che nel 29% dei casi si effettuano queste sostituzioni improprie. Vediamo alcuni riferimenti normativi che chiariscono la questione.
Normativa di riferimento
In merito alle sostituzioni effettuate dal docente di sostegno sui colleghi assenti, molti sono i riferimenti normativi che ne chiariscono l’illegittimità.
La circolare ministeriale n.4274 del 4 agosto 2009 “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” specifica che: “L’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”.
La nota ministeriale prot. n. 9839/2010 precisa: “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”. In questa nota si indicano anche alcune possibili modalità per effettuare le sostituzioni giornaliere degli insegnanti: con personale scolastico eventualmente in soprannumero, o con ore a disposizione o eccedenti, quest’ultime su base volontaria.
Anche nelle Linee Guida tanto discusse relative al nuovo modello PEI 2021 il MI indica come “improprio” l’uso del docente di sostegno per le supplenze.
Casi in cui il docente di sostegno effettua la supplenza
Il docente di sostegno può supplire un collega assente se si verificano “casi eccezionali non altrimenti risolvibili”, cioè deve verificarsi che:
- L’alunno con disabilità è assente
- Le soluzioni sopraindicate non risultino attuabili e non è possibile convocare supplenti esterni.