docente di sostegno
Docente di sostegno e alunno

Nonostante la normativa tuteli il diritto all’alunno con disabilità di essere seguito dal docente di sostegno per l’intero monte ore settimanale a lui assegnato, accade a volte che ciò non avviene: capita spesso che l’insegnante debba supplire i colleghi assenti, cambiando così il suo orario giornaliero di lezione. Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui il docente di sostegno può supplire i colleghi assenti: vediamoli insieme. 

Cosa dice la normativa

La normativa è chiara tutela il diritto dell’alunno certificato ad essere seguito dal docente di sostegno assegnatogli per tutte le ore previste. Ricordiamo, infatti, che la circolare  ministeriale n.4274 del 4 agosto 2009  “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” afferma: “L’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”.

Inoltre, la nota ministeriale prot. n. 9839/2010 indica di non ricorrere all’uso del docente di sostegno per supplire i colleghi assenti, salvo in casi di estrema eccezionalità: in molte scuole, invece, questa prassi è la normalità. 

Casi in cui il docente di sostegno può supplire i colleghi assenti

Sta al buon senso del Dirigente Scolastico e dei suoi collaboratori rispettare quanto è previsto dalla normativa in vigore e utilizzare tale risorsa solo in casi particolari. La sostituzione temporanea di colleghi assenti da parte del docente di sostegno è possibile solo se l’alunno con disabilità è assente e in casi non altrimenti risolvibili, vale a dire:

  • assenza a scuola di docenti in soprannumero totale o parziale;
  • utilizzazione di spazi di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico (OM n. 88/2024);
  • utilizzazione di docenti assegnati su posto di potenziamento per le ore non programmate nel PTOF (art. 43/11 CCNL 19/21: Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni);
  • assenza di docenti disponibili a svolgere ore eccedenti;
  • impossibilità di nominare un supplente (in particolare nella scuola dell’infanzia).