I docenti titolari di COE possono trovarsi davanti alcune situazioni inaspettate , come quelle di una nostra lettrice che ci scrive: “Sono una docente che purtroppo da qualche anno si è trovata assegnata ad una COE. E’ capitato che, nello stesso giorno e nella medesima ora, la Scuola in cui ho la “titolarità” o comunque il maggior numero di ore (12) ha indetto un collegio docenti; mentre la scuola “di completamento” in cui ho le restanti 6 ore ha indetto un consiglio di classe (non per operazioni di scrutinio). A quale dare la preferenza, avvisando naturalmente in tempo utile il dirigente dell’altra scuola…per evitare che si offenda?” Alla domanda risponde l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
La disciplina contrattuale delle attività funzionali
L’art. 29 del CCNL 2006-09 (che verrà sostituito dall’art. 44 del CCNL 2019-21, non appena verrà firmato definitivamente da ARAN e OOSS) disciplina le attività funzionali all’insegnamento, distinguendo tra:
- adempimenti individuali, costituite da: preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione degli elaborati, rapporti individuali con le famiglie;
- attività di carattere collegiale, costituite da:
- Collegio dei docenti, fino a 40 ore annue;
- consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione, fino a 40 ore annue;
- scrutini e degli esami.
Dalla formulazione letterale della norma si ricava che i colloqui scuola-famiglia e gli scrutini non rientrano nel calcolo della 40+40 ore, in quanto attività collegiali obbligatorie anche oltre tale limite orario. Vale la pena precisare che, secondo la previsione del nuovo art. 44 CCNL 2019-21, le ore non utilizzate per la partecipazione alle riunioni come sopra specificate, saranno destinate, nei limiti orari previsti (40+40), alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF.
I possibili criteri di scelta
La situazione del docente titolare su una COE, che si trovi a dover gestire le attività funzionali all’insegnamento in contemporanea in più istituti, non è contrattualmente e legislativamente regolamentata, per cui, al fine di risolvere eventuali conflitti derivanti dalla fissazione di incontri collegiali in concomitanza, si possono enucleare dei criteri di massima, ricavandoli, anche indirettamente, dalla norma contrattuale sopra richiamata. Preliminarmente va chiarito che il docente che presta servizio in più scuole deve partecipare alle attività funzionali all’insegnamento in proporzione al proprio orario di servizio in ciascuna scuola e, in ogni caso, sempre nel limite massimo di 40 ore per Collegi docenti e 40 ore per consigli di classe, interclasse, intersezioni e GLO.
Ciò posto, un primo criterio di scelta che si si può ricavare proprio dall’art. 29 CCNL 2006-09, che qualifica come obbligatori scrutini e colloqui scuola famiglia (anche oltre il limite orario di 40+40 ore), per cui, in caso di concomitanza di tali attività con quelle di carattere collegiale rientranti nelle 40+40 ore, il docente sarà tenuto alla partecipazione agli scrutini e ai colloqui individuali con le famiglie. Quando invece la contemporaneità riguardi il Collegio dei docenti e consigli di classe (o di interclasse, intersezione, GLO), un criterio di scelta potrà essere quello di tener conto delle ore che il docente ha già svolto in uno dei due Istituti e partecipare all’incontro nell’Istituto in cui ha prestato il minor numero di ore in quella specifica attività collegiale. Un ulteriore criterio di scelta potrà essere, poi, quello di considerare i punti all’ordine del giorno indicati nella convocazione dell’incontro collegiale e partecipare a quello per cui si ritiene importante la propria presenza.
In conclusione
In conclusione, per rispondere al quesito posto dalla lettrice, titolare su una COE in due istituti in cui sono stati fissati contemporaneamente un Collegio dei docenti in un Istituto e un consiglio di classe (non di scrutinio) nell’altro, la docente potrà scegliere di partecipare all’uno o all’altro incontro in base alle ore di attività collegiali già svolte in ciascun Istituto, oppure tenendo conto dei punti fissati all’ordine del giorno nella convocazione del Collegio dei docenti.