Sentenza N. 12075 del 14 Giugno 2024 sui diritti degli abilitati all’estero. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione III BIS, ha emesso una sentenza di grande rilevanza, accogliendo il ricorso patrocinato dall’Avvocato Maurizio Danza, Professore di Diritto del Lavoro presso l’Università Mercatorum. La sentenza condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’USR Lazio per la violazione della sentenza del TAR Lazio sezione III BIS n. 15187/2022.

Abilitati all’estero: diritti della ricorrente e obblighi del Ministero

La ricorrente abilitata all’estero ha diritto all’immissione in ruolo ai sensi dell’art. 59, comma 4 del Decreto Legge n. 73/2021 e a sostenere la prova disciplinare fino a quando il Ministero non deciderà sulla sua istanza di riconoscimento del titolo estero. Il TAR ordina inoltre al Ministero e all’USR Lazio di ottemperare alla sentenza reintegrando la docente tra i nominativi degli immessi in ruolo per la classe di concorso AB24 e convocandola per la prova disciplinare, necessaria per completare il percorso di formazione annuale propedeutico all’immissione in ruolo entro l’anno scolastico 2023/2024.

I fatti e la decisione

  • Storia della Controversia – La ricorrente era stata inizialmente immessa in ruolo con riserva, ma il suo ruolo le era stato revocato dall’USR Lazio nel 2022 a seguito di un decreto di rigetto dell’istanza di riconoscimento della classe AB24. Questo decreto era stato successivamente annullato dal TAR Lazio. Nonostante avesse completato l’anno di prova, la ricorrente non era stata convocata per sostenere la prova disciplinare prevista dal Decreto Legge n. 73/2021.
  • Motivazioni della Sentenza – Il TAR Lazio ha stabilito che l’amministrazione non ha adempiuto ai propri obblighi come stabilito dalla sentenza precedente. In particolare, il Collegio ha affermato che l’azione di ottemperanza può essere proposta per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equivalenti. L’amministrazione è stata quindi condannata a provvedere entro i termini stabiliti, tenendo conto che il titolo estero della ricorrente non è ancora stato riconosciuto. Le attività richieste dovranno essere svolte con riserva, in attesa del riconoscimento del titolo. Qualora il titolo non venga riconosciuto, si dovranno intraprendere tutte le azioni necessarie per dichiarare la decadenza dei benefici ottenuti e ripristinare lo status quo ante. In caso di riconoscimento con misure compensative, l’amministrazione dovrà valutare se l’effetto della validità del titolo sia retroattivo o meno e le relative conseguenze.
  • Nomina di un Commissario ad Acta – In caso di mancato rispetto dei termini, è stato nominato un commissario ad acta senza compenso, che provvederà a dare esecuzione alla sentenza entro i termini ulteriori stabiliti.

La sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione.

Ordina al Ministero resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nei sensi ivi indicati, con l’apposizione comunque di una riserva collegata al conseguimento o meno del riconoscimento del titolo e/o all’eventuale riconoscimento con misure compensative, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se antecedente, della presente sentenza.

Nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione