Concorso docenti PNRR 2, a partire dall’anno scolastico 2023/24, i docenti assunti a tempo indeterminato devono rispettare il vincolo triennale nella scuola di assegnazione. Durante questo periodo, non possono cambiare istituto, provincia, tipologia di posto o classe di concorso. La normativa di riferimento è quella indicata dall’articolo 13, comma 5, del Decreto Legislativo 59/2017: il docente deve restare nella posizione assegnata per almeno tre anni, incluso l’anno di prova, se previsto.
Concorso PNRR, per i docenti vincitori non abilitati il vincolo di permanenza si estende a 4 anni
Per i docenti non abilitati vincitori di concorso, il vincolo si estende a quattro anni. I docenti, infatti, devono prima sottoscrivere un contratto a tempo determinato (fino al 31 agosto). Durante l’anno, conseguiranno l’abilitazione, a seconda dei requisiti di partecipazione:
- Laurea e tre anni di servizio (art. 13, comma 2, del D.lgs. 59/2017);
- Laurea e 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022 (art. 18-bis, comma 4, del D.lgs. 59/2017).
L’anno necessario per conseguire l’abilitazione non rientra nel vincolo triennale ma va ad aggiungersi a esso. Di conseguenza, i docenti non abilitati devono rimanere nella sede assegnata per un totale di quattro anni: uno per conseguire l’abilitazione e tre di vincolo contrattuale. Inoltre, chi partecipa al concorso senza abilitazione è soggetto a un ulteriore vincolo temporale, che include il periodo necessario per completare la formazione iniziale e ottenere l’abilitazione.
Previste alcune deroghe al vincolo di permanenza
Sono previste alcune deroghe al vincolo, tra cui situazioni di sovrannumero o esubero e casi riguardanti docenti con gravi disabilità personali o che assistono persone con gravi disabilità, purché tali condizioni emergano dopo la scadenza delle domande di partecipazione al concorso. Durante il vincolo è comunque consentito presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione nella provincia di titolarità per motivi specifici, oppure accettare supplenze annuali per altre classi di concorso o tipologie di posto, a condizione di aver superato l’anno di prova.
Il CCNI Mobilità ha introdotto ulteriori esenzioni, come quelle per genitori di figli con meno di 12 anni o, nel caso di adozioni, entro 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia. Sono esentati anche coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla Legge 104/92 e dal Decreto Legislativo 151/2001, nonché il coniuge o il figlio di soggetti mutilati o invalidi civili ai sensi della Legge 118/71.