Il sindacato Anief è intervenuto sulla questione dei docenti assunti in ruolo che dopo aver svolto l’anno di prova vengono licenziati: tra gli emendamenti presentati alla VII Commissione della Camera dei Deputati, il sindacato ha chiesto di confermare in ruolo tutti i docenti licenziati in quanto cancellati dalle graduatorie Gae ma che erano già in realtà stati stabilizzati con tanto di superamento dell’anno di prova.
Il commento di Pacifico sui docenti che superano l’anno di prova ma poi licenziati
“Solo in Italia accadono queste cose: dei docenti vengono finalmente immessi in ruolo dopo anni di precariato, svolgono l’anno di prova, presentano le pratiche per la ricostruzione di carriera. Sul più bello, però, ad un passo dalla formalizzazione del loro rapporto di lavoro vengono licenziati e tornano nell’inferno del precariato anche cancellati dalle graduatorie provinciali più importanti. Cerchiamo di risolvere tutto questo”: questo è quanto ha dichiarato oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, nel presentare degli emendamenti in merito alla Camera dei Deputati.
Emendamenti presentati
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I docenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per assunzione dalle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, trenta crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) rispettivamente del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, ovvero presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. Il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.
10.5. Messina.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, sono prorogati i contratti a tempo indeterminato, stipulati con clausola rescissoria del personale docente assunto in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali. Il Ministro dell’istruzione e del merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell’anno svolto. Conseguentemente, è disposto l’annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall’amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
10.6. Grippo.