Molti docenti si trovano ogni anno a convivere con assegnazioni di sedi troppo distanti dalla residenza. A volte anche più sedi. Una di loro ci scrive: “Salve, sono una docente di musica in provincia di Avellino. Convocata da GPS 1 fascia. È mai possibile che un docente deve percorrere 87 km per raggiungere la sede, poi un’ora ” buca” e altri 25 km per raggiungere un’ altra sede….per poi rientrare a casa percorrendo altri 100 km? Il contratto di un docente prevede tutto ciò? Passo più ore in auto che a scuola ( Itinerareo : lacedonia- aquilonia – monteverde prov di Av ). Non c’è nulla che io possa fare?” Risponde al quesito l’Avv. Angela Maria Fasano.
Docenti che lavorano in sedi troppo lontane da casa
La situazione descritta dalla lettrice dall’anno 2015 – scrive l’Avvocato Fasano – anno in cui è entrata in vigore la norma sulla “Buona Scuola”, ovvero la Legge n. 107/2015, è in linea con la normativa vigente. Invero, l’Autonomia scolastica può avere più plessi, anche in Comuni distanti dalla precisata Autonomia. Questa indicazione, trova conforto nell’articolo 1, comma 5 della Legge n. 107/2015 a mente del quale:
“Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”.
Cosa si può fare?
Richiamata la lettera della norma, si evince che l’istituzione interessata avrà un unico e solo codice meccanografico, ragione questa che legittima lo spostamento anche tra più plessi distanti tra loro e presenti in Comuni differenti. La lettrice, pur tuttavia, non deve demordere. Di recente la questione è stata anche oggetto di valutazione da parte dei Giuridici di Legittimità. Invero, per la Cassazione sentenza del 2010, n. 17511, la docente dovrebbe essere retribuita per il tempo impiegato per raggiungere i due plessi, in quanto questo tempo è funzionale alla prestazione lavorativa che la docente deve continuare a svolgere nell’altro plesso.
La Corte di Cassazione Sez. Lavoro – Sentenza del 26.07.2010, n. 17511, quindi, ha stabilito che “Il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro va considerato lavorativo se lo spostamento è funzionale alla prestazione”. La nostra lettrice, pertanto, potrà avanzare richiesta economica alla scuola in sede amministrativa e, ove negata, in sede processuale, richiamando l’orientamento espresso dalla Corte sul punto.
Avv. Angela Maria Fasano