La figura dei docente di sostegno è fondamentale nel processo di inclusione scolastica dell’alunno con disabilità. Non dimentichiamo, però, che costituisce una risorsa importantissima per l’intero gruppo classe, sia da un punto di vista didattico che educativo. A volte capita che nella stessa classe siano presenti più docenti di sostegno: è possibile? Esiste una norma che chiarisce questo aspetto?
Compiti dei docenti di sostegno
La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Art 13 comm. 6. stabilisce che “I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”. L’insegnante di sostegno, pertanto, non si limita al rapporto esclusivo con lo studente con disabilità, ma lavora con la classe, così da fungere da mediatore tra l’allievo e i compagni, gli insegnanti e la scuola. Al pari dei colleghi, partecipa come gli altri docenti al progetto educativo e formativo.
Compresenza nella stessa classe e ora: cosa dice la norma
L’articolo 5 del D.P.R. 81/2009 definisce i criteri e i parametri secondo cui si costituiscono le classi con alunni con disabilità. La suddetta norma prevede la presenza di più di un alunno con disabilità all’interno di una stessa classe: pertanto, la compresenza di due docenti di sostegno (o più di due, se in presenza di studenti certificati con art.3 comma 1 legge 104/92) è possibile, non violando nessun principio legislativo.
Chiariamo anche che tali insegnanti possono essere presenti contemporaneamente in classe, anche perché compito del docente di sostegno è quello di supportare lo studente nei momenti scolastici in cui presenta maggiori difficoltà e la scansione oraria deve tenere conto di questo e intervenire in quelle discipline in cui l’alunno presenta delle debolezze.