Come abbiamo visto in un precedente articolo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito con la Nota del 16 gennaio e la relativa errata corrige, ha dato istruzioni agli Uffici Scolastici Regionali in merito alla cancellazione dei docenti neoassunti o di chi ha rinunciato alla nomina in ruolo. Questa operazione è propedeutica all’avvio del prossimo anno scolastico 2025/26. La cancellazione, tuttavia, non riguarda tutte le graduatorie in cui i neo immessi sono inseriti: possono permanere, infatti, nelle GPS. Di seguito il punto della questione.
Due le operazioni di cancellazione previste
Come ha spiegato il sindacato FLC CGIL, le operazioni previste sono due e riguardano rispettivamente la cancellazione:
1. dei docenti rinunciatari alla nomina (intendendo come tali tutti coloro che si trovano in posizione di graduatoria superiore a quella dell’ultimo nominato non riservista) dalla specifica graduatoria;
2. la cancellazione dei docenti che abbiano positivamente superato la valutazione finale e siano confermati in ruolo dall’anno scolastico 2024/2025.
Infatti l’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 stabilisce che: “In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto […]”.
La cancellazione dei docenti neoassunti non si deve applicare alle GPS
Un importante chiarimento riguarda il fatto che le operazioni di cancellazione non dovranno riguardare le “GPS”, ma riguarderanno solo le GAE e le graduatorie di merito dei concorsi.
Con riferimento alla scuola primaria e dell’infanzia sono coinvolti i docenti che cumulativamente:
a. nell’a.s. 2023/24 siano stati immessi in ruolo o abbiano avuto un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo;
b. nell’a.s. 2023/24 abbiano svolto il periodo di prova;
c. dall’a.s. 2024/25 siano stati confermati in ruolo.
Ricordiamo che le operazioni così delineate dovranno essere completate entro il 14 marzo 2025.