Scuola
Classe di una scuola

Quali sono gli obblighi di servizio dei docenti dal 1° Settembre fino al primo giorno di lezione? Ogni anno la domanda viene posta da molti interessati, anche a motivo delle circolari non sempre chiare di alcuni Dirigenti Scolastici, che cercano di imporre un orario giornaliero già dal 1° settembre. Proviamo a chiarire la questione, partendo da una spiegazione della Uil Scuola Venezia. La prima questione che va chiarita è che tutte le attività che si svolgeranno a scuola dal 1° settembre all’inizio delle lezioni dovranno essere programmate e quindi rientrare nelle attività funzionali all’insegnamento (40+40 ore di cui all’art. 29 comma 3 lettere a e b del CCNL/2007).

Obblighi servizio dal 1° settembre all’inizio delle lezioni

Se tutte le attività che si svolgeranno a scuola dalla presa di servizio del 1 settembre all’inizio delle lezioni vanno programmate, ne consegue che non vi è alcun obbligo di rispettare il proprio orario d’insegnamento (18, 22 o 25 ore). Il docente ha l’obbligo si presenza a scuola solo per svolgere le eventuali attività programmate, deliberate in precedenza. Ore che devono essere conteggiate tra quelle destinate alle attività funzionali all’insegnamento o nella quota prevista per il funzionamento degli Organi collegiali. In pratica, gli obblighi dei docenti dal 1 settembre al primo giorno di lezione stabilito dal calendario regionale sono:

  1. tutte le attività collegiali obbligatorie stabilite dall’ art. 29 dello Contratto Scuola (consigli di classe, per un impegno complessivo annuo non superiore, di norma, alle 40 ore annue; scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione, verifica e informazione alle famiglie, fino a un massimo di 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto (art. 88, c. 2, lettera “d”);
  2. tutte le  attività aggiuntive  previste nel POF o deliberate dal Collegio dei docenti, su base volontaria e che devono dare  diritto ad un compenso orario o forfettario;
  3. le attività di aggiornamento, su base volontaria (art 64 sempre dello stesso Contratto).

Cosa non è obbligatorio

Tutte le attività che non rientrano tra quelle obbligatorie, non possono essere imposte nemmeno con un ordine di servizio (vedi Nota ministeriale prot. n. 1972 del 30 giugno 1980). Per cui, non si può prevedere nessun obbligo per i docenti che imponga loro di:

  • essere presenti a scuola sulla base del normale orario d’insegnamento;
  • recarsi ogni giorno a scuola per firmare il registro delle presenze;
  • svolgere attività non pertinenti o non previste dal POF o da una delibera del Collegio dei docenti
  • svolgere attività individuali.