Cosa puรฒ fare un docente se intende recedere da un contratto? Puรฒ presentare le dimissioni? Una lettrice ci scrive: “Sono un docente che ad inizio anno ha accettato di aggiungere alle 18h ore 4h aggiuntive per 2 classi (insegno ed. fisica secondaria primo grado). Il contratto รจ un contratto di “assegnazione 4 ore aggiuntive” con scadenza al 30/06. Mancavano 4 ore da coprire con una supplenza e ho accettato di coprirle io in qualitร  di docente di ruolo. Tuttavia, in corso d’anno, sono giunto ad una sorta di “burnout” psicologico, con problemi che si ripercuotono addirittura sul mio fisico (difficoltร  a dormire, mancanza di energie, umore rabbioso e depresso ecc. ecc.). Arrivo al dunque: si puรฒ recedere da un contratto simile in corso d’anno se ci sono le giuste motivazioni?”

Dimissioni volontarie docenti

Risponde al quesito della lettrice l’Avvocato Angela Maria Fasano, che scrive: Anche nel comparto scolastico,ย id estย la PA scolastica, esiste l’istituto delle dimissioni volontarie. Si tratta di una forma di recesso “unilaterale” dal rapporto in cui il docente manifesta la volontร  di interrompere il proseguo del negozio contrattuale. Anche docenti e personale ATA, donde, possono presentare le proprie dimissioni volontarie. La norma di cui all’articolo 1 del DPR 28/4/1998, n.3511 prevede che il docente possa presentare dimissioni in corso d’anno a far data dal 1ยฐ settembre dell’anno successivo ovvero per il successivo anno scolastico.

Con la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, infatti, non si applica piรน lโ€™art. 510 del D. Lgs. 297 del 1994 secondo il quale il dipendente รจ tenuto a prestare servizio fino a quando non riceva formale comunicazione di accettazione delle dimissioni da parte del datore di lavoro. In caso di decorrenza diversa รจ consigliata lโ€™attivazione della procedura di decadenza con annessa โ€œRisoluzione di rapporto per decadenzaโ€ (causale di registrazione dimissioni โ€œCS07โ€). Resta perรฒ necessario rispettare il tempo di preavviso previsto dallโ€™articolo 23 del CCNL scuola del 2007, al fine di poter garantire la continuitร  delle attivitร  didattiche.

Tempi di preavviso da rispettare

In tutti i casi in cui il contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennitร  sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

  • 2 mesi per dipendenti con anzianitร  di servizio fino a 5 anni;
  • 3 mesi per dipendenti con anzianitร  di servizio fino a 10 anni;
  • 4 mesi per dipendenti con anzianitร  di servizio oltre 10 anni.

Il termine di preavviso varia dunque in base allโ€™anzianitร  di servizio e il suo rispetto serve a tutelare anche il regolare svolgimento delle attivitร  didattiche. Anche nel caso in cui il docente dia il preavviso previsto, dovrร  prestare servizio sino al termine certamente delle lezioni e delle attivitร  in presenza e il rapporto di lavoro cesserร  dal 1ยฐ settembre.

Il caso specifico

Ciรฒ precisato, la nostra lettrice accusa un serio stato di salute che compromette la possibilitร  di prosecuzione della prestazione. In tal caso la stessa potrebbe presentare le dimissioni per motivi di salute, nel rispetto dei termini di preavviso. Esiste pur tuttavia una valida alternativa. Per i docenti, cosรฌ come per molte altre categorie lavorative, esiste unโ€™alternativa alle dimissioni: lโ€™aspettativa. Prendersi un anno sabbatico e riflettere sul proprio futuro professionale: questo, in sintesi, consente lโ€™aspettativa. Tecnicamente si chiama aspettativa non retribuita e presenta le seguenti caratteristiche:

  • Ci si allontana dal lavoro per 1 anno
  • Si conservi il proprio posto di lavoro
  • Non si riceve lo stipendio e neppure i contributi

La richiesta per questa aspettativa puรฒ essere fatta in ogni momento ma, il tempo di riferimento รจ lโ€™anno accademico, per cui lโ€™astensione dal lavoro scatta a settembre e varia in base ai motivi per cui viene richiesto.