Una delle casistiche più comuni per i docenti precari (ma anche per qualcuno di ruolo) è quella di avere due incarichi in due scuole differenti. Ciò può avvenire o mediante conferimento di una COE (Cattedra Orario Esterna) o tramite completamento di uno spezzone. Nel primo esempio, è l’ufficio scolastico territoriale ad aver già disposto la cattedra con tale assetto. Nella seconda ipotesi, si tratta di una situazione molto comune, in cui un candidato ottiene poche ore dal suo primo incarico e decide di completare con un altro. In entrambi i casi, può capitare di avere degli impegni contemporanei. Ad esempio, due Collegi Docenti fissati nello stesso giorno e alla stessa ora. Oppure, consigli di classe, scrutini e lezioni che si sovrappongono. Come comportarsi, dunque, quando le attività funzionali si accavallano?
La didattica prevale su Collegi e Consigli, ma non sugli scrutini
La regola principale è quella per cui la didattica ha la priorità su tutto. Pertanto, nel caso in cui nella scuola X si abbia una lezione e contemporaneamente nella scuola Y sia stato fissato un consiglio di classe, l’attività didattica ha priorità e deve essere prediletta rispetto all’organo collegiale. Ciò perché non può essere sacrificato un diritto degli studenti in luogo di un, seppur importante, incontro inerente alla funzione docente.
Diverso il discorso se a coincidere con la lezione vi sia uno scrutinio. In tal caso, sarà il secondo a prevalere, in quanto è un’attività che necessita della composizione perfetta della componente docenti del consiglio di classe. Si tratta di un’attività fondamentale, che ha dunque priorità, sulla falsariga degli esami di Stato. Non è una rarità trovarsi in queste situazioni: si pensi a chi presta servizio in una scuola diurna e in una serale. O, ancora, a chi si ritrova ad avere due istituti lontani geograficamente (si pensi alle province più estese) i quali non consentono un rapido spostamento, rendendo necessaria una decisione.
E se coincidono solamente le attività funzionali dei docenti?
Se per quanto riguarda le lezioni il criterio è abbastanza semplice da applicare, ben differente è la situazione in cui sono gli stessi impegni collegiali a coincidere. Tranne che per gli scrutini. Per utilizzare un gergo sportivo, questi vincono sempre su tutto. Dunque, se uno scrutinio dovesse coincidere con un Collegio Docenti o un semplice consiglio di classe, il primo avrà sempre priorità.
In caso di scrutini coincidenti, una delle due scuole deve necessariamente adattarsi. Non è infatti ammissibile che un docente non possa partecipare allo scrutinio perché impegnato in un altro. È buona prassi rendere note le date degli scrutini con larghissimo anticipo, in modo tale che gli istituti possano organizzarsi anche sulla base dei calendari delle altre scuole condivise dal docente.
Infine, nei casi in cui a sovrapporsi siano due Collegi distinti o due consigli di classe differenti, sarà la regola del buon senso a prevalere. Fermo restando che il docente ha diritto a non superare la soglia delle 40+40 ore previste dalle attività funzionali all’insegnamento, sarebbe opportuno equilibrare gli impegni. Pertanto, se un cospicuo monte ore è già stato destinato alla scuola X, in caso di coincidenza tra due Collegi diversi sarebbe più corretto partecipare al Collegio della scuola Y. Non esistono criteri ferrei in questi casi, ma appare la formula più idonea per offrire lo stesso trattamento alle scuole in cui si presta servizio. Va inoltre smentita una delle convinzioni più errate in materia. Non esiste nessuna norma che implichi un calcolo proporzionale sulla base delle ore di servizio attribuite dalle singole scuole. La partecipazione alle attività funzionali deve essere equa, a prescindere dalla suddivisione delle ore di cattedra.