Supplenze al 31 agosto e al 30 giugno, a far data dalla vigenza del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, vale a dire dal 19 gennaio 2024, i tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari ai lavoratori della scuola assunti con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) sono riconosciuti per intero.
Supplenze al 31 agosto e al 30 giugno, chiarimenti sui tre giorni di permesso retribuito
Attraverso una nota informativa, Flc-Cgil sottolinea come l’ARAN abbia recentemente ribadito, in risposta alle domande poste dalle istituzioni scolastiche, quanto esposto sopra ovvero il riconoscimento per intero dei tre giorni di permesso per i docenti che hanno sottoscritto un contratto a tempo determinato al 31 agosto e al 30 giugno.
Ai sensi dell’articolo 35 comma 12 del CCNL del 18 gennaio 2024, chiarisce l’ARAN, questo diritto si fonda su un nuovo istituto contrattuale, diverso da quello preesistente che prevedeva la fruizione non retribuita dei giorni di permesso per motivi personali, e pertanto a partire dal 19 gennaio il personale interessato può fruire interamente dei tre giorni di permesso retribuito senza alcun riproporzionamento (in rapporto ai restanti mesi dell’anno scolastico) e senza alcuna riduzione (in considerazione dei permessi non retribuiti eventualmente già fruiti).