Il countdown per la presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie ATA di III fascia 2024 è iniziato. Martedì 28 maggio si aprirà la finestra per le istanze. La diffusione del testo del decreto firmato ha permesso di avere conferma delle novità anticipate e consapevolezza di alcune istruzioni utili, tra cui la presentazione della domanda. Quelle relative a quest’ultima tematica sono contenute negli articoli da 4 a 6 del decreto. Le riassumiamo di seguito.
Graduatorie ATA III fascia 2024, la domanda: art 6 del decreto
L’articolo 6 del decreto 89 sull’aggiornamento ATA di terza fascia 2024 contiene le istruzioni sui dati nel modulo di domanda, la validità e i controlli. E’ formato da 15 commi, il cui contenuto riassumiamo di seguito. Il primo comma chiarisce che tutte le dichiarazioni inserite sono rese dall’aspirante sotto la propria responsabilità, tenendo conto delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e del fatto che la formazione di atti falsi. Il secondo che è ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l’aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
Comma 3: cosa contiene la domanda ATA terza fascia
- 3- Nell’istanza l’aspirante dichiara:
a. il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 3;
b. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo cui si aspira;
c. le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;
d. l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura, nonché, facoltativamente, il numero telefonico. L’aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati;
e. i titoli di accesso richiesti, conseguiti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 comma 6, entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo;
f. i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate al presente decreto;
g. la presa visione del trattamento dei dati personali.
Commi 4-8: validità
- 4- Gli aspiranti dichiarano tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione.
- 5- Il servizio prestato presso istituzioni scolastiche ed educative statali viene proposto dal sistema sulla base delle informazioni già presenti nel sistema informativo del MIM.
- 6- Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e le dichiarazioni previste.
- 7- Non è valutata la domanda presentata fuori termine e/o in modalità difformi da quelle indicate nel decreto.
- 8- L’amministrazione declina ogni responsabilità in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, in conseguenza di inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell’aspirante (indirizzo di posta elettronica errato o cambiamenti), nonché in caso di disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Commi 9-15: i controlli e gli esiti
- 9- Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall’aspirante nella domanda, senza controlli.
- 10, 11 e 12- I controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti sono fatti con le modalità previste dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La scuola dove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli il dirigente scolastico convalida a sistema i dati e ne dà comunicazione all’interessato.
- 13- In caso di esito negativo della verifica della domanda ATA terza fascia, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l’esclusione, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante. Poi comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all’aspirante e alle scuole da quest’ultimo individuate in fase di presentazione dell’istanza. Anche i controlli, la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale spettano a lui.
- 14- Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
- 15- Fatto salvo le eccezioni, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, sarà dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che non sarà utile ai fini dell’anzianità di servizio e non darà punteggio.