lodevole servizio
lodevole servizio

La questione del lodevole servizio di tanto in tanto torna alla ribalta, e continua ad essere fonte di dubbi e incertezze sia tra il personale docente che ATA. Sono seguiti nel corso dei mesi chiarimenti con riguardo dapprima alla domanda di partecipazione al concorso del PNRR per quanto riguarda gli insegnanti, e successivamente anche in occasione della domanda delle Gps (sempre con riguardo ai docenti) e ora anche con la domanda di aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia. Di seguito alcuni chiarimenti.

Lodevole servizio: alcune precisazioni

L’ultimo chiarimento ufficiale del Ministero risale a gennaio 2024. Si tratta in particolare della nota n. 1463 del 9 gennaio 2024, con cui il MIM ha equiparato il lodevole servizio al servizio senza demerito, senza che quindi sia necessario che vi sia alcuna attestazione da parte del dirigente scolastico. Con questa nota viene messo un punto fermo con riguardo al dubbio sull’eventuale dichiarazione rilasciata dal DS, e vale sia per i docenti che per il personale ATA.

In definitiva per poter flaggare, tra i titoli di preferenza, il lodevole servizio basta aver prestato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione (non nella Pubblica Amministrazione) un servizio per non meno di un anno scolastico (da intendersi quindi per non meno di 180 giorni, e non anno solare), in qualità di docente o personale Ata, senza avere ricevuto nessuna nota di demerito o sanzione disciplinare. Va inoltre precisato che il servizio può essere anche non continuativo, e quindi non necessariamente ci deve essere stato un unico contratto fatto di almeno 180 giorni.