Graduatorie provinciali per le supplenze
Graduatorie provinciali per le supplenze

L’ordinanza n. 88 per l‘aggiornamento delle GPS, o Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il biennio 2024/2026 è pubblicata e già da oggi è possibile presentare la domanda, o istanza. L’articolo 7 dell’ordinanza chiarisce tutti i casi in cui la domanda non sarà presa in considerazione o non sarà considerata valida. Questo articolo ha l’obiettivo di mettere in chiaro a cosa stare attenti durante la compilazione per evitare che ciò accada.

Domande GPS: art 7 e a cosa stare attenti per la validità

Il comma 1 dell’articolo 7 dell’ordinanza 88 chiarisce che gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti. Già da questo comma desumiamo a cosa stare attenti per non invalidare la propria domanda. Di seguito un elenco basato su tutti i commi di questo articolo.

Caratteristiche

  1. la domanda deve essere presentata in un’unica provincia
  2. bisogna essere in possesso dei requisiti richiesti
  3. l’istanza deve essere presentata unicamente in modalità telematica, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line” e possedere le credenziali di acceso
  4. l’istanza di partecipazione si presenta a partire dalle ore 12.00 del 20 maggio e fino alle ore 23.59 del 21° giorno successivo a quello di apertura delle istanze. Non è valutata la domanda presentata fuori termine
  5. nella domanda bisogna dichiarare quanto previsto dal comma 4, che riportiamo nel prossimo paragrafo in versione integrale. Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dall’ordinanza
  6. le dichiarazioni circa il proprio indirizzo di posta elettronica devono essere esatte o complete
  7. la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell’istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, non saranno imputabili all’Amministrazione

Altre 7 cose a cui fare attenzione

  1. la domanda non deve essere presentata in modalità difforme da quella prevista
  2. non viene presa in considerazione la domanda dell’aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione
  3. la domanda GPS dell’aspirante che si trova in una delle condizioni ostative di cui all’articolo 6 non è presa in considerazione
  4. è indispensabile possedere il titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza, pena l’esclusione dalle graduatorie
  5. l’aspirante che fa dichiarazioni mendaci nella compilazione dell’istanza, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza (e ha conseguenze penali)
  6. requisiti e titoli si dichiarano solo se l’aspirante ne è in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera e (vedi sotto)
  7. a pena di esclusione, si presentano le certificazioni relativamente a titoli di studio conseguiti all’estero, dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera, servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.

Comma 4, art 7 ordinanza: cosa si dichiara nella domanda GPS

  • a) il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 6;
  • b) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente o educativo per i distinti ruoli;
  • c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;
  • d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, nonché l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L’aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati;

I titoli

  • e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2024. Analogamente, possono essere inseriti con riserva negli elenchi di prima fascia relativi ai percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, nonché negli elenchi relativi agli istituti di cui all’articolo 67 del Testo Unico, coloro che conseguono lo specifico titolo entro la medesima data. La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo.
  • f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza;
  • g) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

L’ultimo accorgimento

  • h) i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.