Nell’informativa diffusa ieri dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sindacati sono emersi i primi dettagli che riguarderanno l’aggiornamento delle Gps e delle Gae atteso in primavera, tra conferme e alcune novità. Un aspetto che solitamente preme agli aspiranti riguarda l’inserimento dell’anno di servizio in corso per maturare maggiore punteggio. Il Ministero al riguardo ha previsto che l’a.s 2023/24 potrà essere dichiarato solo se saranno maturati 180 giorni di servizio. Facciamo dunque chiarezza in merito al calcolo dei giorni di servizio.
Cosa rientra nel computo dei 180 giorni
I 180 giorni per poter essere inseriti nella domanda delle Gps vanno calcolati sulla base della copertura contrattuale. Le regole ai fini del conteggio sono le stesse che valgono per i docenti neoassunti ai fini del superamento dell’anno di prova. Sono dunque inclusi nel punteggio:
- le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 della L. n. 937/1977;
- le vacanze natalizie e pasquali;
- il giorno libero;
- i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche, amministrative e referendum);
- i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni;
- il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;
- la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
- il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico;
- il primo mese di astensione obbligatoria per maternità.
Cosa è escluso dal computo dei 180 giorni
Nel conteggio dei 180 giorni di servizio, seguendo le regole per quanto riguarda i docenti neoassunti in ruolo, come specificato nella FAQ dell’Usp di Brescia, non sono invece computabili:
- i periodi di ferie;
- i permessi retribuiti e non;
- le assenze per malattia;
- le aspettative;
- i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame;
- le due giornate che vanno aggiunte alle ferie.
AGGIORNAMENTO 8 FEBBRAIO: Con riguardo invece ai docenti supplenti, seguendo l’interpretazione data all’art 35 del CCNL Scuola 2019-21 da Adip Anief, le assenze per malattia e i permessi retribuiti, non interrompendo l’anzianità di servizio, non interrompono di conseguenza il computo dei 180 giorni.