Quando si parla di aspettativa non retribuita si fa riferimento alla richiesta di interruzione del servizio per motivi personali, familiari, di studio, nonchè per realizzare una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. Può essere richiesta non solo dai docenti di ruolo ma anche dai docenti supplenti con contratto a tempo determinato al 31 agosto o al 30 giugno, previa stipula del contratto (è escluso il personale assunto per supplenza breve). Ma quali riflessi ha questa forma di aspettativa? E come comportarsi ai fini della compilazione della domanda delle GPS? Vediamo di seguito i dettagli.
Caratteristiche dell’aspettativa non retribuita
L’aspettativa non retribuita consente di conservare il posto di lavoro senza percepire alcun trattamento economico. Viene erogata presentando apposita domanda al dirigente scolastico. Può essere richiesta senza soluzione di continuità  o per periodi frazionati. Qualora sia fruita senza soluzione di continuità , non può avere una durata superiore a 12 mesi. In ogni caso il periodo di aspettativa non può superare, nell’arco temporale di un quinquennio, la durata massima di due anni e mezzo (30 mesi). L’aspettativa non retribuita non ha validità giuridica e, di conseguenza, non si valuta ai fini dell’anzianità di servizio, progressione di carriera, punteggio della continuità . Non è inoltre utile ai fini del superamento del periodo di formazione e prova.
Con riguardo nello specifico al personale a tempo determinato (al 30 giugno e al 31 agosto) non è utile nemmeno ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità , nè del versamento dei contributi, e pertanto tale periodo non è ritenuto valido ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento, delle Gps e graduatorie d’Istituto. Il periodo di aspettativa non retribuita non potrà essere dichiarato nella domanda delle GPS aperta in questi giorni.