concorso Religione Cattolica
concorso Religione Cattolica

Prosegue la compilazione della domanda di partecipazione al concorso straordinario di Religione Cattolica per ogni ordine e grado scolastico bandito con D.D.G. 1327 e D.D.G. 1328 del 29.05.2024. La scadenza è fissata al 2 luglio 2024. I principali dubbi che gli aspiranti stanno riscontrando riguardano i codici relativi ai titoli culturali da dichiarare. Al riguardo è intervenuto alcune ore fa il sindacato Snadir fornendo propri chiarimenti in merito, non essendoci finora l’intenzione da parte del Ministero di pubblicare apposite FAQ. Di seguito i dettagli.

Concorso straordinario Irc: interviene Snadir sulla dichiarazione dei titoli culturali

Nel recente comunicato di Snadir si legge: “La formulazione dell’Intesa ai punti 4.2 e 4.3 del DPR 175/2012 risulta problematica nella sua comprensione perché alcuni titoli di qualificazione professionale richiedono come convalida, la dichiarazione di avere svolto un anno di servizio entro un predefinito periodo di anni scolastici. La formulazione da parte degli estensori era ‘semplicemente’ quella di prevedere una casistica che fosse quanto più favorevole ai docenti; abbiamo comunque ritenuto tale meccanismo inserito nell’allegato 5 plausibile, considerato anche il legame con il testo dell’Intesa. Per evitare fraintendimenti, in occasione del confronto sul D.M. relativo alle procedura straordinarie del 15 dicembre 2023 abbiamo proposto un allegato sulla valutazione dei titoli chiaro, semplice e rispettoso dello spirito dell’Intesa, ma rifiutato dal Mim.

Nell’allegato 5 del due bandi di straordinario è contradditorio il fatto che questo anno scolastico “di convalida” indicato nell’Intesa del 2012, pur regolarmente prestato in possesso del titolo di studio previsto, venga poi sottratto all’attribuzione dei 4 punti [codici4.3.1.b)-b.2); 4.3.1.b)-b.3); 4.3.2 (primo periodo); 4.3.2. (secondo periodo)].

Abbiamo verificato che altri codici [4.2.1-a); 4.2.1-b); 4.2.1 – 4.2.3; 4.2.2-b); 4.2.-4.3; 4.3.1.a)-a.1) ; 4.3.1.-a.2); 4.3.1.-b.1)] non operano questa decurtazione e la domanda telematica ne riconosce la coerenza rispetto al sistema complessivo. Infatti l’intestazione della sezione del corrispondente paragrafo, nella domanda, diventa verde, ad indicare la sua validità.

La formulazione da noi sostenuta trova conferma nella Nota Prot. AOODPIT0002989 del 6 novembre 2012, che testualmente recita: “I titoli di studio previsti dall’Intesa di cui al DPR 751/85 (…) rimangono validi per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali e paritarie. Pertanto, tutti gli insegnanti di religione cattolica attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato o con incarico annuale (…) non dovranno integrare i titoli in loro possesso o conseguire titoli di studio aggiuntivi per continuare ad insegnare religione cattolica”.

Nel corso di diverse interlocuzioni la Fgu/Snadir e anche altre OO.SS. rappresentative, acquisita la possibilità di indicare nella domanda i codici [4.2.1-a) ; 4.2.1-b) ; 4.2.1 – 4.2.3 ; 4.2.2-b) ; 4.2.-4.3; 4.3.1.a)-a.1) ; 4.3.1.-a.2) ; 4.3.1.-b.1)], maggiormente favorevoli ai candidati, hanno chiesto che il Ministero formulasse una o più FAQ per dare certezza di tale modalità di compilazione. Dal MIM silenzio assoluto!”

Sul proprio sito Snadir ha pubblicato le FAQ aggiornate in data odierna (24 giugno 2024).

Snadir promette l’avvio di eventuali ricorsi

Alla luce di tutto ciò non si spiega perchè il Ministero, per risolvere le citate incongruenze, non sia intervenuto, e non sembri intenzionato a intervenire, per risolvere ogni dubbio. E la situazione si fa più seria se si tiene conto anche delle possibili conseguenze in cui i candidati potrebbero imbattersi, con una perdita consistente di punti. Snadir, a tal proposito, ha dunque già anticipato che potranno essere avviati ricorsi a cui potranno prendere parte tutti coloro che si ritroveranno ad essere penalizzati. Il timore di molti aspiranti, a questo punto, è che questa ulteriore complicanza dei moltissimi ricorsi che si prospettano possa andare a rallentare le prove concorsuali e la conseguente pubblicazione delle graduatorie finali.