Domanda GPS
Domanda GPS

Domande GPS per il biennio 2024/26, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha provveduto a prorogare i termini per la presentazione della domanda per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (dal 10 al 24 giugno). Tutto ciò, inevitabilmente, comporterà dei disagi in relazione alla procedura di valutazione delle istanze di aggiornamento presentate, da parte degli Uffici Scolastici.

Domande GPS, un mese di tempo per la valutazione dei titoli dichiarati

Il comma 5 dell’articolo 8 dell’Ordinanza GPS N. 88 dispone quanto segue: ‘Gli Uffici Scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni’. Pertanto, secondo la suddetta disposizione, gli Uffici Scolastici potranno avvalersi della collaborazione delle scuole polo nello svolgimento delle operazioni.

Il comma 6 indica quanto segue in merito alla presenza di difformità tra i titoli dichiarati dall’aspirante nella domanda GPS e quelli, di fatto, posseduti: ‘In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria‘. Gli Uffici Scolastici dovrebbero completare le suddette operazioni entro un mese dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande GPS, vale a dire entro il prossimo 24 luglio. 

Pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze

A questo proposito, l’articolo 9 dell’Ordinanza N. 88 indica la procedura riguardante la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze: ‘Il dirigente dell’ufficio scolastico territorialmente competente pubblica, sul sito internet dell’Ufficio, le GPS. Analogamente, sono pubblicate all’Albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni’.