Domanda per le supplenze
Domanda per le supplenze

Domanda per le supplenze e per le assunzioni da prima fascia GPS sostegno 2024/25, gli aspiranti da GAE e da GPS avranno tempo sino alle ore 14 del 7 agosto sia per partecipare alla procedura per il conferimento degli incarichi di supplenza al 31 agosto e al 30 giugno, sia per quella riguardante le nomine finalizzate al ruolo dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali sostegno. La domanda, pur essendo unica, è distinta in due sezioni: l’aspirante potrà partecipare ad entrambe, sempre che ne possieda i requisiti, oppure ad una sola di esse. Tuttavia, da quest’anno, c’è una novità importante.

Domanda per le supplenze e per le assunzioni da prima fascia GPS sostegno, si potrà ritirare una delle due istanze

Una delle novità previste quest’anno è rappresentata dal fatto che, chi ha intenzione di partecipare ad entrambe le procedure, potrà decidere di ritirare una delle due istanze. Come sottolinea Cisl Scuola, però, la revoca potrà essere effettuata solamente prima dell’avviso delle operazioni da parte degli uffici. L’aspirante, quindi, potrà ritirare una delle due domande, o quella per le supplenze o quella per le nomine finalizzate al ruolo da prima fascia GPS sostegno, a condizione però che tale ritiro avvenga prima dell’assegnazione della sede. Si tratta di una novità di un certo rilievo in quanto, sino allo scorso anno, il ritiro della domanda poteva essere solamente ‘completo’, ovvero per entrambe le procedure.

L’aspirante, comunque, non avrà troppo tempo per pensare ad un eventuale ritiro parziale della domanda in quanto occorre ricordare che l’assegnazione di una delle sedi indicate nell’istanza comporta, da parte del candidato, l’accettazione della stessa. Il comma 3 dell’articolo 4 del DM N. 111 del 6 giugno (dedicato alle assunzioni straordinarie da prima fascia GPS sostegno), infatti, precisa quanto segue: ‘L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa e preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto’.