Emendamenti scuola al decreto legge Omnibus, la maggior parte delle proposte emendative depositate in V e VI Commissione del Senato non sono state ritenute ammissibili. Tuttavia, andranno al voto alcuni emendamenti che sono stati proposti da Anief e Udir.
Scuola, ecco gli emendamenti al decreto legge Omnibus che sono stati ritenuti ammissibili
Di seguito si riportano i testi degli emendamenti che hanno passato l’esame delle Commissioni e che, quindi, andranno al voto.
Assunzioni Dirigenti Scolastici entro il 31 ottobre
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Limitatamente all’anno scolastico 2024/2025, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 11-septies.1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici sono effettuate, nel limite del contingente già autorizzato, anche successivamente al termine previsto dall’articolo 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area V della dirigenza per il primo biennio economico 2002/2003, sottoscritto in data 11 aprile 2006, e comunque entro il 31 ottobre 2024, ferma restando la decorrenza giuridica al 1° settembre 2024.
3-ter. Gli incarichi di reggenza attribuiti ai dirigenti scolastici titolari presso altre istituzioni scolastiche, conferiti nelle more delle assunzioni di cui al comma 3-bis, cessano con le immissioni in ruolo di cui al medesimo comma 3-bis.
Assunzione docenti licenziati
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4 bis) Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche delle scuole dell’infanzia e primaria sono confermati i ruoli per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell’Istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell’anno svolto. Conseguentemente, è disposto l’annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall’amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
Estensione doppio canale su posto curricolare da GPS
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4 bis) Fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2023 sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.
Proroga contratti personale Ata organico PNRR e Agenda Sud
9.37 D’Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Camusso, Zampa, Furlan
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: “4-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.
4-ter. Per le suddette finalità , il fondo di cui all’articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l’anno 2026.
4-quater. Agli oneri di cui ai commi 4-bis e 4-ter, pari 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante rimodulazione e eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l’anno 2026. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l’anno 2026
9.38 Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4 bis) I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per tali finalità, il fondo di cui all’articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l’anno 2026
9.39 Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4 bis) Per l’anno scolastico 2024/25 sono riattivati fino al 31 dicembre 2024 i contratti sottoscritti ai sensi dell’art. 21, comma 4-bis e comma 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112
9.40 D’Elia, Verducci, Crisanti, Rando
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: “4-bis. Per l’anno scolastico 2024-25 sono riattivati, fino al 30 giugno 2025, i contratti sottoscritti ai sensi dell’articolo 21, commi 4-bis e comma 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
Mobilità sul 100% dei posti vacanti
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4 bis) Sono prorogati per l’a.s. 2025/2026 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Può partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il personale che è in servizio a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2024.
In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2024/2026.
Accesso educatori con vecchi titoli
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65)
1. All’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, così come modificato dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2024, n.71, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Continuano altresì ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente previsione, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l’anno scolastico o accademico 2021/2022.”.».
Accesso ITP a 36 CFU
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Al comma 4, primo periodo, dell’articolo 18-bis del Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole “di cui al comma 1”, aggiungere le seguenti: “ovvero con i requisiti di cui all’articolo 22, comma 2 come richiamato all’articolo 5 comma 2”.».