Cosa accade a chi ha fatto confusione tra il servizio civile nazionale e universale quando ha compilato l‘istanza per le GPS? Una lettrice chiede: “Vi scrivo per avere un’informazione inerente al titolo del servizio civile. Quando ho compilato la domanda delle GPS non avevo ben capito la differenza del servizio civile nazionale e universale. Ho inserito il titolo acquisito prima del 2017, sbagliando. Sono stata convocata e mi hanno revocato il contratto. Adesso verrò cancellata dalla graduatoria e non potrò più ottenere convocazioni?” Risponde alla sua domanda l’Avvocato Elena Spina.
Errore nelle GPS: la normativa
Si applica alla vicenda il combinato disposto degli art. 7, comma 9 e 8, commi 9-10, del Decreto Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 (Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo). Da queste norme possiamo evincere che ad una situazione di questo genere può conseguire l’esclusione dalla graduatoria per tutta la sua vigenza. Ma anche soltanto il ricalcolo del punteggio e della posizione dell’interessato. Queste valutazioni sono in sostanza fatte sia dall’ufficio sia dal Dirigente scolastico. Tutto sta a dimostrare la assoluta buona fede del docente e la mera erroneità della compilazione della domanda e non la mendacità.
Dichiarazioni mendaci
In base a queste norme, vediamo infatti anzitutto, che in esito al controllo dei titoli le conseguenze di una dichiarazione non corrispondente al vero possono anzitutto portare alla esclusione dalla graduatoria per tutto il periodo di vigenza, infatti, la norma contenuta nell’art. 7, comma 9, prevede che: “Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci”.
E se si tratta di un errore?
Ma, la dichiarazione potrebbe in realtà essere anche soltanto erronea. La mendacità vuol dire qualcosa di più grave, ovvero mala fede e falsità. Anche la disposizione di cui all’Art. 8 ai commi 9-10 prevede più specificamente, che:
9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche.
10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.
Il consiglio è pertanto di rivolgersi ad un legale per valutare attentamente la possibilità di resistere alla esclusione in caso venga disposta a carico della interessata dimostrando, come detto, la semplice erroneità della dichiarazione.