Supplenze da graduatorie provinciali per l’anno scolastico 2023/24, l’Ambito Territoriale di Vicenza ha pubblicato la Nota N. 10502 avente come oggetto ‘Avviso al Personale docente ed educativo a tempo determinato Scuola secondaria di I e II grado – incarichi conferiti da Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Chiarimenti su diffide e reclami avverso le individuazioni’.

Supplenze da GPS 2023/24, Nota Ufficio Scolastico di Vicenza N. 10502

In risposta ai numerosi reclami pervenuti, l’Ufficio Scolastico di Vicenza ha pubblicato la Nota N. 10502 che intende chiarire alcuni aspetti riguardanti la procedura informatizzata relativa al conferimento degli incarichi di supplenza e le modalità operative dell’algoritmo.

Docente superato in fase di nomina da colleghi in posizione inferiore e con punteggio più basso

Per quello che concerne le lamentele riguardanti lo ‘scavalcamento’ in fase di nomina da parte di docenti con un punteggio e una posizione inferiore rispetto ad altri, l’AT di Vicenza precisa quanto segue: in primo luogo, i candidati in posizione inferiore potrebbero beneficiare della precedenza di cui alla Legge n. 104/1992, in base alla quale, se il candidato beneficiario rientra nel contingente assunzionale, sceglie la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri, a seconda poi che si tratti di beneficio personale o assistenziale. In secondo luogo, vi è il caso dei candidati cosiddetti “riservisti”, ossia beneficiari della Legge n. 68/1999, a cui spetta un posto intero ciascuno, nella misura dell’8% della dotazione organica provinciale per ciascuna classe di concorso, a prescindere da quale sia la posizione effettiva in graduatoria (il riservista riceve, in coda a tutti gli altri che lo precedono, una sede rimasta libera, purché detta sede sia indicata nelle sue preferenze). Il candidato riservista potrebbe anche essere assistito da un diritto di precedenza ai sensi della summenzionata legge n. 104/1992, nel qual caso non solo entrerebbe a far parte nel contingente, ma sceglierebbe prioritariamente la sede rispetto agli altri candidati. Ovviamente, né il diritto di precedenza né il diritto di riserva possono essere resi pubblici per ragioni inerenti alla privacy dai candidati.

Mancata nomina per il docente o nomina diversa da quella a cui avrebbe avuto diritto

In questo caso, la motivazione è da ricercarsi nell’istanza di scelta delle 150 sedi che il candidato ha prodotto entro il 31 luglio. Il sistema informativo, infatti, nello scorrimento della graduatoria, salvi i diritti di riserva e precedenza come sopra descritti, arrivato alla posizione del candidato “X”, se non riscontra fra le preferenze espresse da quel candidato i posti lasciati liberi dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, automaticamente e inderogabilmente considera il candidato “X” rinunciatario per quella classe di concorso e questi non potrà più ricevere una nomina da GPS per quella specifica classe di concorso per l’intero anno scolastico ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, dell’O.M. n. 112/2022.

Si ribadisce che le sedi possono essere assegnate al candidato solo se vi è perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e il posto risultante libero per scorrimento. A titolo esemplificativo, non potranno essere assegnate COE con completamento in diverso comune a chi ha optato solo per le COE con completamento nello stesso comune, oppure corsi serali a chi non lo abbia espressamente richiesto e abbia indicato il corretto codice meccanografico del plesso nel quale si svolge il corso serale, oppure supplenze sino al termine delle attività didattiche a chi ha richiesto solo supplenze annuali. Si consiglia, quindi, un’attenta e scrupolosa verifica delle sedi inserite nelle preferenze dell’istanza prima di rivolgere le proprie lamentele a questo Ufficio.

L’Ufficio Scolastico di Vicenza precisa inoltre che, nelle successive fasi di nomina, le sedi divenute nuovamente disponibili – anche a seguito delle rinunce espresse dai candidati individuati nelle precedenti fasi di nomina – non saranno assegnate ai candidati che sono stati già “superati”; infatti, il sistema informativo ripartirà dall’ultimo candidato individuato, per ciascuna classe di concorso, all’esito della precedente fase di nomina, così come stabilito dall’art. 12, comma 10, dell’O.M. n. 112/2022 che si riporta per comodità: “L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”. 

Docente nominato su posto di sostegno da graduatoria incrociata

L’AT di Vicenza ricorda, come premessa che, per la scuola secondaria, le Graduatorie incrociate sostegno comprendono insegnanti che sono iscritti in altre graduatorie (GAE e GPS), indipendentemente dalla loro classe di concorso. A determinare la posizione di questi docenti è la graduatoria di origine su materia (GAE o GPS), la fascia, eventualmente la sottofascia e il punteggio totalizzato nella graduatoria della classe di concorso di origine. Qualora un aspirante sia iscritto in più di una graduatoria, a parità di fascia viene considerata quella con il punteggio più alto. La piattaforma ministeriale sulla quale è implementato il programma informatico che assegna le supplenze (INS) e la piattaforma GPS che registra le iscrizioni nelle graduatorie provinciali sono diverse e dialogano tramite riversamento dati dalla seconda alla prima. La piattaforma GPS registra le iscrizioni nelle graduatorie incrociate del sostegno per la scuola secondaria in due elenchi distinti: nel primo include i docenti non specializzati inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali (docenti non specializzati ma abilitati su materia inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali), nel secondo quelli non specializzati inseriti nella II fascia delle graduatorie provinciali (docenti non specializzati e non abilitati su materia inseriti nella II fascia delle graduatorie provinciali).

La piattaforma INS, invece, una volta acquisiti i dati da GPS, crea per ciascun grado, MM e SS, un’unica graduatoria, detta GUI (Graduatoria Unica Incrociata), nella quale ciascun aspirante è incluso una sola volta in base alla categoria di origine più vantaggiosa: 

  • 1. Non specializzati presenti nelle GAE; 
  • 2. Non specializzati ma abilitati su materia inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali; 
  • 3. Non specializzati e non abilitati su materia inseriti nella II fascia delle graduatorie provinciali e in base al punteggio più elevato riportato nelle cdc di quella “categoria”. 

In tal modo la GUI supera il problema della presenza di uno stesso aspirante nella graduatoria incrociata sostegno della I fascia (perché abilitato su una classe di concorso) e in quella della II fascia (perché non abilitato su altre cdc), includendolo una sola volta nella posizione più vantaggiosa. Pertanto, il punteggio in base al quale il docente viene processato ed eventualmente nominato dal sistema è lo stesso su GUI e GPS; la posizione nelle due piattaforme, invece, è diversa (quella di INS è numericamente inferiore perché la GUI è depurata dei candidati che sono sia nelle GPS incrociate di prima fascia – perché abilitati su materia), sia in quelle di seconda fascia – perché non abilitati in altre materie), ma detta diversità è del tutto irrilevante ai fini dell’individuazione per il posto di supplenza.