I vari uffici scolastici provinciali stanno provvedendo a predisporre la pubblicazione delle Gps per ogni ordine e grado scolastico. Entro la settimana si dovrebbe assistere alla pubblicazione presso ogni provincia. Preventivamente gli Usp stanno pubblicando i decreti di esclusione con i relativi allegati. Ma come comportarsi qualora si ritenga che l’esclusione sia stata predisposta erroneamente? Di seguito i dettagli.
Erronea esclusione dalle Gps
L’esclusione degli aspiranti dalle Gps viene predisposta, attraverso apposito decreto pubblicato sul sito dell’Usp di riferimento, ai sensi dell’art 7 comma 8 O.M 88/2024, per mancanza dei titoli di accesso richiesti dall’art 6 della cita ordinanza ministeriale. Chi ritiene di essere stato escluso per errore può comunque far valere le proprie ragioni. Contro infatti il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro
120 giorni dalla sua pubblicazione, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro il termine di 60 giorni. Si può anche tentare di presentare reclamo all’Usp di appartenenza.
Requisiti di accesso
Ricordiamo i requisiti di accesso ex art 6 O.M 88/2024 in assenza dei quali consegue l’esclusione dalle Gps. Gli aspiranti, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande nonché all’atto di sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro, debbono possedere i seguenti requisiti generali:
- cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero:
- i. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- ii. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo;
- iii. familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2024;
- godimento dei diritti civili e politici nel Paese di cittadinanza;
- per i soggetti all’obbligo, posizione regolare nei confronti del servizio di leva;
- per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.
Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto:
- coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- coloro che siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell’articolo 439 del Testo Unico per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
- coloro che siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica ai sensi dell’articolo 512 del Testo Unico, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
- coloro che siano stati licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
- i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
- coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.