Cosa si può fare quando si riceve una contestazione per maltrattamenti, ma l’accusa è falsa? E’ il caso esposto da un docente che scrive: “Sono un docente di un Istituto Tecnico e un alunno, che è stato ripetutamente sospeso perché offende i docenti e in più occasioni ha detto il falso, è andato dalla Dirigente dicendo che gli ho messo le mani addosso. La Dirigente non mi ha detto nulla e mi ha denunciato per maltrattamenti. Io ho saputo della cosa quando mi è arrivata la contestazione d’addebito da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Sono disperato perché io non ho fatto nulla. Mi potete dare qualche consiglio?”
Contestazione per maltrattamenti e operato del Dirigente
In questo specifico caso bisogna valutare l’operato del Dirigente Scolastico riguardo alla scelta di avviare la contestazione. Alla domanda risponde nel corso di un nostro webinar su YouTube l’Avvocato Maria Rosaria Altieri, che afferma: La condotta della DS è gravissima ed a tratti potrei dire mobbizzante. Senz’altro avrebbe dovuto tener conto della personalità dell’alunno, peraltro nota anche a lei, visto che l’alunno era stato sospeso più volte e, lo precisiamo, il provvedimento di sospensione di un alunno viene firmato dal DS.
Ovviamente un alunno del genere, con tali precedenti disciplinari, è senz’altro poco attendibile. In sostanza la DS avrebbe dovuto sottoporre ad un rigoroso vaglio di attendibilità le dichiarazioni di un alunno così difficile e, non da ultimo, sentire prima la versione del docente. Vale la pena ricordare che il DS, all’interno di un’istituzione scolastica, riveste il ruolo di datore di lavoro e l’art. 2087 c.c. obbliga al datore di lavoro, pubblico e privato, tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Cosa che la dirigente non ha fatto, mettendo, di fatto, il docente, sul banco degli imputati, del tutto irragionevolmente.
La denuncia per maltrattamenti
Quanto poi alla denuncia per maltrattamenti, ammesso e non concesso che il fatto sia vero, dove sono i maltrattamenti? Il reato di maltrattamenti, previsto e punito dall’art. 572 c.p., è un reato abituale che viene integrato nel caso di più condotte reiterate. Dove sarebbero le condotte reiterate (ammesso che la versione dello studente sia vera)? In verità, io ci vedo, al contrario, una condotta censurabile della DS e, se fossi nel docente, valuterei seriamente una querela per calunnia e diffamazione nei confronti della DS.