Immissioni in ruolo, la fase 2 della procedura ordinaria per le immissioni in ruolo è quella rappresentata dall’assegnazione della sede. Potranno compilare la domanda relativa alla fase 2 solamente gli aspiranti docenti iscritti nelle graduatorie utili alle immissioni in ruolo ed inclusi nell’intervallo di posizioni indicate dagli Uffici. I docenti che possono beneficiare della priorità nella scelta della sede avranno la possibilità di far valere tale diritto in questa fase 2 delle immissioni in ruolo.
Priorità nella scelta della sede per la fase 2 delle immissioni in ruolo
Nei punti A.5 e A.6 delle istruzioni operative allegate al decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito relativo al contingente assunzionale per l’anno scolastico 2024/25. Qui si legge: ‘Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 21, articolo 33, comma 6, e articolo 33, commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia. L’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’articolo 21, dall’articolo 33, comma 6, e dall’articolo 33, commi 5 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo’.
In base a quanto sopra descritto, per gli aspiranti assunti dalle graduatorie di merito concorsuali, il sistema delle precedenze, secondo quanto disposto dalla legge 104/92, e, quindi, la priorità nella scelta della sede, non opera in relazione alla scelta della provincia. Il discorso non sussiste per gli aspiranti da GAE, i quali non possono scegliere alcuna provincia in quanto la provincia è quella di inserimento nella graduatoria. Nel punto successivo, il Ministero dell’Istruzione ha indicato le categorie che possono beneficiare della priorità nella scelta della sede, secondo l’ordine specificato:
- articolo 21 della legge 104/92: gli aspiranti con disabilità personale e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili;
- articolo 33, comma 6, della legge 104/92: l’aspirante con disabilità personale grave ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
- articolo 33, commi 5 e 7, della legge 104/92: aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave, ossia figlio, tutela legale, fratello/sorella (nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili) coniuge, genitore.
Giova sottolineare che il decreto legislativo N. 105/2022 ha provveduto ad abolire la figura del referente unico: ne deriva, pertanto, che più figli possono essere in grado di assistere lo stesso genitore. Allo stesso modo più fratelli/sorelle possono assistere lo stesso fratello/sorella. Le condizioni per poter beneficiare delle suddette priorità nella scelta della sede sono quelle indicate con vigente CCNI della mobilità del personale di ruolo.