La perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può avvenire solo se il datore di lavoro ha invitato il lavoratore a usufruire delle ferie. Oppure se lo ha informato che, in caso di mancato utilizzo, queste ferie saranno perse al termine del periodo di riferimento. In mancanza di questo esplicito invito, il dipendente, alla conclusione del rapporto di lavoro, ha diritto a ricevere il pagamento delle ferie non godute. Il Tribunale del lavoro di Marsala, in una sentenza esemplare dell’8 maggio 2024, condanna il Ministero a risarcire con 1.382 euro, oltre interessi legali, un insegnante che ha svolto supplenze brevi e saltuarie tra il 2016 e il 2022, nell’arco di tre anni scolastici.

Ferie non godute dei supplenti: vanno pagate

In diversi casi il Ministero, applicando l’art. 7 della direttiva 2003/88 e l’art. 36 della Costituzione, deve essere condannato al pagamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non fruite dei supplenti. Nella sentenza di Marsala, il giudice ha ricordato la vasta giurisprudenza europea, in particolare la posizione della Corte di Giustizia del 18 gennaio 2024, nella causa C-218/2022. Ha citato l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e l’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La Corte ha affermato che queste norme si oppongono a una legislazione nazionale che, per ragioni di contenimento della spesa pubblica e necessità del datore di lavoro pubblico, vieta di corrispondere al lavoratore un’indennità per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, sia per l’ultimo anno di impiego sia per gli anni precedenti. Il giudice di Marsala ha anche richiamato recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione, in particolare le sentenze nn. 21780/2022, 17643/2023 e n. 3339/2024.

Cosa dice la Cassazione

La Cassazione ha chiarito che le ferie annuali retribuite sono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore e un obbligo del datore di lavoro. Questa è l’interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione. Il diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite. È il datore di lavoro a dover provare di aver adempiuto all’obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, in continuità con il principio affermato da Cass. n. 15652/2018.

La perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi solo se il datore di lavoro dimostra di aver invitato il lavoratore a usufruire delle ferie. Deve averlo avvisato, in modo accurato e tempestivo, che le ferie non godute sarebbero perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 23153/2022; Cass. n. 21780/2022). Questo significa, come ricorda Anief, che chiunque abbia sottoscritto un contratto in scadenza il 30 giugno negli ultimi 10 anni, senza ricevere a fine supplenza i soldi delle ferie non godute, può presentare ricorso per ottenere l’indennità sostitutiva delle ferie non richieste e non fruite.

Le conclusione della sentenza di Marsala dell’8 maggio 2024

P.Q.M., Il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:

  • condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di XXXX XXXX della somma lorda di € 1.382,00 a titolo di indennità per ferie maturate e non godute per i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi negli anni scolastici 2016/2017 2017/2018 e 2019/2020, oltre interessi come per legge;
  • compensa integralmente le spese di lite.