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Siamo giunti quasi alla fine lezioni e già per i corridoi si respira aria di vacanze. Per i docenti è tempo di pensare alle ferie estive, che costituiscono un diritto irrinunciabile, costituzionalmente tutelato la cui determinazione del periodo di godimento è riconducibile principalmente alle previsioni contenute negli artt. 13 del CCNL del 29.11.2007 e 35 del CCNL 18.01.2024. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. Il sindaco UIL Scuola Rua ha elaborato una scheda in cui riassume come poter usufruire di questo diritto. 

Numero di ferie spettanti

Il personale scolastico ha diritto per ogni anno scolastico di servizio ad un periodo di ferie retribuito di:

  • 30 gg. per anno scolastico se l’anzianità di servizio non è superiore ad anni 3;
  • 32 gg. per anno scolastico se l’anzianità di servizio è superiore ad anni 3.

Per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato (es. per il personale di ruolo va conteggiato nei tre anni anche l’eventuale servizio prestato come supplente).

Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio (o in caso di assunzione o di cessazione in corso d’anno) la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.

Festività soppresse 

In sostituzione delle festività soppresse, al personale della scuola sono attribuite 4 giornate di riposo, da fruire obbligatoriamente entro il 31 agosto di ogni anno (contrariamente alle ferie non sono differibili all’anno scolastico successivo). È considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località sede di servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

Servizio su 5 o 6 giorni settimanali

Per il personale docente e ATA che presta servizio su 5 giorni (settimana corta o giorno libero per i docenti) il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del calcolo delle ferie: le ferie devono essere sempre rapportate, come base di calcolo, a 32 (o 30) giorni effettivi anche se si lavora su 5 giorni settimanali.