Permessi e ferie docenti 3+6: ancora problemi con la normativa e la discrezionalità del Dirigente scolastico. Un’importante sentenza del Tribunale di Velletri del 19 luglio scorso esclude l’esistenza di un potere discrezionale del Dirigente Scolastico nella concessione ai docenti dei 6 giorni di ferie, di cui il CCNL consente la fruizione nel corso dell’anno scolastico.

Ferie docenti 3+6: la vicenda

La vicenda ha riguardato una docente di un Istituto Scolastico della provincia di Roma che si era vista negare la concessione di uno dei 6 giorni di ferie (3+6) per motivi di famiglia, che i docenti possono fruire durante l’anno scolastico, così come previsto dall’art. 15, comma 2, del CCNL 2007, in quanto, secondo la DS, nella domanda la docente avrebbe dovuto indicare nominativo del docente che poteva sostituirla, facendo sottoscrivere la domanda anche dal sostituto individuato.

La docente si rivolgeva, quindi, al Tribunale di Velletri e con il patrocinio dell’Avv. Raffaele Boianelli, del foro di Frosinone, contestava il diniego opposto dalla Dirigente Scolastica, ritenendolo arbitrario, in quanto l’art. 15 del CCNL Scuola non lascia al Dirigente alcun margine di discrezionalità nella concessione dei 6 gg di ferie durante l’anno scolastico.

La decisione del tribunale

Il Giudice, dott.ssa Raffaella Falcione, richiamando il precedente della Corte d’Appello di Bari sent. 112/2023, ha chiarito che se un docente di ruolo decide di fruire dei tre giorni di permesso per motivi familiari e/o personali non deve attendere l’autorizzazione del Dirigente Scolastico che deve solo controllare la correttezza formale della richiesta. Se ha già fruito dei tre giorni di permessi retribuiti, può decidere di fruire anche di sei giorni di ferie durante le attività didattiche con le stesse modalità dell’art. 15 comma 2, ed anche in tal ipotesi il Dirigente Scolastico non può non accogliere l’istanza, fatta salva la possibilità di avere personale in servizio disponibile, e comunque di non dovere affrontare oneri aggiuntivi di spesa, posto che l’istituto che viene in rilievo è pur sempre quello delle ferie.

Ciò in quanto con riferimento ai 6 giorni di ferie, deve comunque applicarsi l’art. 1, comma 54, della L. n. 228 del 2012 (Legge di Stabilità 2013), con la conseguenza che sono usufruibili “subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.

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Le conclusioni della sentenza

Sulla base di tali motivazioni il Tribunale ha accolto il ricorso proposto dall’Avv. Boianelli ed ha riconosciuto il diritto della ricorrente, quale docente di ruolo, alla fruizione dei giorni di ferie ex art. 15, comma 2, del CCNL Comparto Scuola, prescindendo dalle condizioni previste dall’art. 13, comma 9, del medesimo CCNL, “con il solo limite che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, condannando, altresì, il Ministero al rimborso delle spese di giudizio.

Avvocato Maria Rosaria Altieri