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Il Gruppo NeoDS 2017 informa tramite un nuovo comunicato di aver inviato una segnalazione alla Corte dei Conti per le informazioni fuorvianti sulla modalità di fruizione delle ferie dei docenti durante l’attività didattica. Tali articoli affermano che i docenti a tempo indeterminato hanno diritto a 6 giorni di ferie durante il periodo delle lezioni. E questo anche se comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. In realtà, sottolineano, la normativa in vigore è chiara. La fruizione delle ferie deve avvenire durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, come sancito dalla legge 228/2012.

La fruizione delle ferie dei docenti: chiarezza normativa

La Corte d’Appello di Perugia, nella sentenza n. 106/2019, ha confermato che le ferie dei docenti sono limitate a sei giorni durante l’anno scolastico. Però solo se non si creano costi aggiuntivi per la finanza pubblica. Questo chiarimento normativo è fondamentale per evitare danni erariali significativi e per garantire che le disposizioni contrattuali rispettino le leggi vigenti.

La Corte ha, infatti, rigettato l’appello di un docente che rivendicava il diritto a usufruire di sei giorni di ferie per motivi personali, senza il vincolo dell’assenza di oneri per la finanza pubblica. Questo chiarimento è importante per garantire una corretta applicazione delle leggi e la protezione delle risorse pubbliche.

Un passaggio della sentenza

Riportiamo alcuni passaggi della Corte d’Appello di Perugia, che rigetta l’appello della docente, che afferma: “5. Nel merito l’appello è infondato. Il ricorrente sostiene che egli aveva il diritto di usufruire fino a sei giorni di ferie per motivi personali o familiari, ai sensi dell’art.15, c2 del CCNL 2007, senza il limite della mancanza di oneri per la finanza pubblica, in quanto su tale disciplina non avrebbe inciso il comma 54 della legge n. 228/2012, riguardante la sola disposizione generale sulle ferie del personale scolastico di cui all’art.13, c.9 del CCNL 2007. Tale assunto non è condivisibile.

Ed infatti, il comma 54 dell’art.1 della 228/2012 stabilisce che: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.

Va poi sottolineato che il comma 56 dell’art.1 della legge 228/2012 stabilisce che: “le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013. Tra le clausole che vanno disapplicate rientra indubbiamente quella di cui all’art.15, c.2 del CCNL del 2007, che consentiva al dipendente, per motivi familiari e personali, documentati anche mediante una semplice autocertificazione, di usufruire (oltre che di tre giorni di permesso) fino a sei giorni di ferie nel corso dell’anno scolastico, prescindendo dalle condizioni previste dall’art.13 comma 9 dello stesso CCNL del 2007, ossia dalla possibilità di sostituzione del docente senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Di seguito il comunicato per intero del gruppo di dirigenti.