Ferie
Ferie

Il 16 luglio 2024, l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) del Piemonte ha emesso una nota per fornire chiarimenti ai Dirigenti Scolastici riguardo alla gestione delle ferie dei docenti supplenti, quindi con contratto a tempo determinato. Questa comunicazione giunge a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 16715/24, che ha stabilito principi di diritto che non possono essere ignorati.

Principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione

La sentenza della Corte di Cassazione stabilisce che i docenti a tempo determinato hanno diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, salvo che il datore di lavoro dimostri di averli invitati senza successo a fruire delle ferie stesse. Questo invito deve includere un avviso esplicito sulla perdita del diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva in caso di mancata richiesta.

La normativa nazionale, in particolare l’articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, deve essere interpretata in conformità con l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE. Questa direttiva vieta la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all’indennità sostitutiva senza una verifica preliminare che il lavoratore sia stato adeguatamente informato e messo in condizione di esercitare tale diritto prima della cessazione del rapporto di lavoro.

La Corte ha chiarito che un docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno. Questo principio modifica pratiche consolidate, imponendo ai Dirigenti Scolastici di seguire procedure precise per evitare contenziosi.

Istruzioni dell’USR Piemonte ai Dirigenti Scolastici

Nella nota a firma del Dirigente Stefano Suraniti, l’USR Piemonte fornisce indicazioni dettagliate ai Dirigenti Scolastici. Va sottolineato che le nuove indicazioni non possono essere applicate retroattivamente. Ecco cosa devono fare:

Invito formale alle ferie

  • Al momento dell’instaurarsi del rapporto di lavoro o nel corso dello stesso, i Dirigenti devono formalmente invitare i docenti a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie maturati durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti, ecc.) o nel periodo tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.
  • Questo invito deve includere un avviso esplicito sulla perdita del diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva in caso di mancata richiesta volontaria da parte del docente.

Documentazione

  • È fondamentale che i Dirigenti Scolastici conservino traccia documentale di tali inviti e delle eventuali risposte dei docenti, per poter dimostrare l’avvenuto adempimento degli obblighi informativi.